Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 8
(Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla l.r. 20/2008)
1. Al fine di completare il processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, anche in relazione all'attuazione delle leggi regionali 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) e 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), con conseguente accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, gli incarichi di cui agli articoli 25, comma 3, lettere a), e 29, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) confluiscono nella dotazione organica della dirigenza della giunta regionale e la medesima dotazione organica è ridotta a duecento unità.
2. In conseguenza del completamento del processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, gli incarichi di cui al comma 1, precedentemente assegnati in applicazione degli articoli 27, comma 8, e 29, comma 6, della l.r. 20/2008, sono affidati a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della giunta regionale ovvero, nel rispetto della normativa di riferimento e dei relativi limiti percentuali, a personale esterno con contratti a tempo determinato.
3. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 27 le parole 'con contratto di diritto privato di durata non superiore' sono sostituite dalle seguenti: 'a seguito di provvedimento della giunta regionale che ne stabilisce la durata, per un periodo non superiore' e le parole 'Il contratto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'incarico';
b) i commi 6 e 8 dell'articolo 27 sono abrogati;
c) al comma 5 dell'articolo 29 le parole 'del contratto' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'incarico';
d) al comma 6 dell'articolo 29 le parole 'di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 4, 5 e 7,';
e) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 29 le parole 'è concordato di volta in volta con l'amministrazione regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'è stabilito nel provvedimento di incarico' e le parole ', tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti' sono soppresse.
4. A seguito del processo di riordino e revisione di cui al comma 1, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL, per l'area separata della dirigenza, del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente spettanti alla dirigenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dalla data stabilita con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino a tale data restano confermati gli incarichi di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi