Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 6
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(8)è apportata la seguente modifica:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: 'Il tesserino è recapitato a mezzo posta al domicilio del cacciatore.'.
2. Alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 26/1993, come modificato dal comma 1 del presente articolo, previste in euro 170.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
3. Alle spese di cui al comma 2, incluse nell'elenco delle spese rideterminabili annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, di cui all'allegato 14 della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021', è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e riportato all'allegato 7 della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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