Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 19
(Modifiche all’art. 45 della l.r. 70/1983)
1. All'articolo 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Le somme relative ai contributi concessi per la predisposizione dei progetti o anche per l'acquisizione delle aree sono erogate su richiesta dell'ente beneficiario e sono determinate nelle seguenti quote:
a) cinquanta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo all'atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;
b) saldo all'atto dell'approvazione del progetto o all'atto dell'occupazione dell'area, previa attestazione da parte dell'ente beneficiario delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.';
b) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la progettazione e l'esecuzione delle opere sono erogate su richiesta dell'ente beneficiario e determinate nelle seguenti quote:
a) trenta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo all'atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;
b) trenta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori;
c) trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dall'ente beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto dalla Regione Lombardia in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo quanto previsto al comma 2 ter;
d) saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte dell'ente beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.';
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. La Giunta regionale, tenuto conto della strategicità dell'intervento nell'ambito della programmazione regionale, delle disponibilità del bilancio regionale o anche dei fabbisogni di cassa dell'ente beneficiario, è autorizzata, nell'atto di assegnazione o nell'accordo, a determinare diversamente le quote di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla misura della contribuzione regionale rispetto al quadro economico iniziale dell'intervento:
a) contributi superiori al 75 per cento: variazione delle quote fino al 20 per cento dell'importo ammesso a contributo;
b) contributi compresi tra il 25 e il 75 per cento: variazione delle quote fino al 40 per cento dell'importo ammesso a contributo;
c) contributi inferiori al 25 per cento: variazione delle quote fino al 100 per cento dell'importo ammesso a contributo.

2 ter. Salvo diversa previsione nell'atto di assegnazione o nell'accordo, il contributo è ricalcolato proporzionalmente alla partecipazione della Regione Lombardia al quadro economico iniziale.
2 quater. A seguito dell'ultimazione dei progetti e delle opere e del completamento di tutte le spese ad essi connesse sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l'ente beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.
2 quinquies. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo regionale. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione Lombardia.';
d) al comma 5 le parole 'ed in conformità a quanto stabilito dai piani di spesa' sono soppresse.
2. L'articolo 45 della l.r. 70/1983, così come modificato dal comma 1, si applica ai contributi concessi dalla Regione Lombardia in base ad atti di assegnazione o accordi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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