Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 7

Legge di semplificazione 2021

(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6

Art. 16
1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'E' ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali di cui al comma 1 di interesse comunale per i quali l'approvazione del progetto definitivo è intervenuta fino a trentasei mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso, il provvedimento di cui al comma 7 è adottato dal competente organo comunale.';
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
'7.1. Se non risulta necessario disporre di risorse finanziarie con il provvedimento di cui al comma 7, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi ne dà atto e, in tal caso, produce gli effetti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7.'.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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