REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 3.
Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica.
1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata al Presidente della Giunta regionale.
2. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere presentate per via telematica ovvero su supporto informatico.
3. L’ufficio ricevente rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
4. L’istruttoria viene svolta dai competenti uffici della Giunta regionale.
5. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
6. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
7. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l’iscrizione nel Registro.
8. Qualora l’ufficio regionale competente ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. In tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
9. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta regionale non provvede all’iscrizione ovvero non comunica ai richiedenti il motivato diniego, l’iscrizione si intende negata.
10. Il riconoscimento delle fondazioni istituite con disposizione testamentaria può essere concesso d’ufficio dal Presidente della Giunta regionale in caso d’ingiustificata inerzia del soggetto obbligato alla presentazione della domanda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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