REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 8.
Pubblicità del Registro e certificazione.
1. Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta, salvo quanto stabilito dalla normativa a tutela della privacy.
2. La certificazione relativa alle persone iscritte nei Registri già tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali avviene sulla base delle copie estratte autenticate dei registri, così come trasferite dalle Cancellerie alla Regione, e con l’esplicito riferimento alla fonte utilizzata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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