Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 6
(Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, su indicazione dell’Autorità competente di cui all’articolo 4, separatamente o congiuntamente alle restanti ac-que reflue degli edifici od installazioni dalle cui superfici drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico prescritti dall’articolo 7.
2. Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare in cor-pi d’acqua superficiali non possono essere scaricate.
3. Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire che i campionamenti pos-sano essere eseguiti con le modalità prescritte dal presente regolamento.
4. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio vengano recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, il loro smaltimento deve essere effettuato in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l’effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi