Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 11
(Autorizzazione agli edifici e alle installazioni nuovi)
1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività sog-gette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al pre-sente regolamento, per i quali all’entrata in vigore dello stesso non siano ancora stati rilasciati i permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A. il cui termine per l’inizio delle attivi-tà non sia decorso.
2. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio degli edifici e installazioni di cui al comma 1 deve essere presentata la domanda di cui all’articolo 9 ai fini della preventiva autorizzazione allo sca-rico.
3. L’Autorità competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione nei termini di cui all’articolo 10, comma 3.
4. L’Autorità competente, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico, può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento durante la fase di avviamento, un perio-do di tempo che non dovrà superare i tre mesi dalla attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l’autorizzazione è definita la di-sciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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