Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 7

Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7

Art. 7
Registro regionale delle Sonde Geotermiche (RSG)
1. La Regione gestisce la banca dati degli impianti a sonda geotermica, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), della l.r. 24/2006, denominata 'Registro regionale delle Sonde Geotermiche' di seguito 'RSG', avvalendosi di Cestec S.p.A.. Le modalità operative per la gestione e la tenuta del RSG, con il fine di raccogliere e censire le comunicazioni di cui ai Capi II e III del presente regolamento, sono stabilite con decreto del direttore regionale competente. Attraverso il RSG, la Regione provvede al costante monitoraggio della diffusione delle sonde geotermiche sul territorio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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