Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 25
(Risorse per il funzionamento delle Agenzie)
(Art. 44, comma 4, lettera k), della Legge)
1. Le Agenzie sono costituite con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema; le Agenzie possono individuare quote delle tariffe dei titoli di viaggio degli STIBM di propria competenza, da destinare alla parziale copertura dei propri costi di funzionamento.
2. Le quote di cui al comma 1 possono variare fino ad un massimo del 3% degli introiti tariffari complessivi degli STIBM applicati nel Bacino di competenza di ogni Agenzia.
3. La somma delle quote di cui al comma 2è detratta dal montante soggetto all'applicazione del sistema di riparto di cui all'art. 13, con le modalità definite dall'Agenzia nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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