Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 37
(Avvio degli STIBM)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
1. Fino all'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale, i valori massimi dei biglietti ordinari degli STIBM di cui all'art. 12 corrispondono al valore vigente delle tariffe massime di cui all'art. 19 del regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5.
2. Sulla base delle tabelle di cui al comma 1, le Agenzie disciplinano gli STIBM con proprio provvedimento, sulla base degli accordi di cui all'art. 8 e all'art. 11, comma 1, in conformità alla disciplina di cui alla PARTE II.
3. I gestori di servizi ferroviari e quelli delle altre modalità di trasporto attivi in ciascun Bacino di Mobilità, identificati fra i soggetti di cui all'art. 5, comma 7, supportano l'Agenzia nella definizione degli elementi di STIBM e nella sua successiva implementazione, in particolare rispetto a:
a) affinamento della zonizzazione di bacino definita ai sensi dell'art. 10;
b) definizione dei meccanismi di riparto degli introiti dei titoli STIBM;
c) sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.
4. L'Agenzia, in accordo con la Regione e con l'Ente per la Navigazione nel caso di cui all'art. 11, comma 1, promuove un'implementazione uniforme degli STIBM.
5. I contratti di servizio, affidati ai sensi dell'art. 22 della Legge dalle Agenzie e dai Comuni Regolatori dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, contengono i seguenti impegni degli Affidatari, assistiti da penali in caso di mancato rispetto degli stessi:
a) applicare dall'avvio del servizio, oppure dalla data individuata dall'Agenzia ai sensi dei commi 6 e 7, lo STIBM del Bacino di Mobilità definito ai sensi del comma 2;
b) stipulare insieme agli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettere da a) ad e), l'accordo, oppure costituire il consorzio, di cui all'art. 7, comma 1, entro sei mesi dall'avvio del servizio;
c) aderire entro l'avvio del servizio agli accordi o ai consorzi costituiti nell'ambito degli STIBM definiti da altre Agenzie, se previsto dagli accordi di cui all'art. 8.
6. Laddove quanto previsto al comma 5 non sia possibile in virtù di scadenze differenziate degli affidamenti in essere, l'Agenzia e i Comuni Regolatori provvedono comunque all'implementazione dello STIBM limitatamente ai servizi di volta in volta affidati, riservandosi di estenderne l'applicazione in concomitanza con le successive estensioni del servizio, salvo quanto previsto al comma 7.
7. Qualora, quanto previsto al comma 6 crei oggettivi e dimostrabili pregiudizi all'utenza e ai gestori, in ragione della presenza di sistemi tariffari integrati, l'Agenzia e i Comuni Regolatori, d'intesa con l'Agenzia territorialmente competente, possono ricorrere ad affidamenti sulla base dei sistemi tariffari vigenti:
a) aventi durata non superiore a quella necessaria a garantire, alla loro scadenza, l'implementazione dello STIBM sul territorio di competenza;

oppure
b) prevedendo nei contratti di servizio l'applicazione dello STIBM in una data successiva all'avvio della gestione ma non successiva alla scadenza dell'ultimo contratto di servizio vigente nel Bacino di Mobilità, così da garantirne un'implementazione uniforme rispetto ai servizi cui si applicano sistemi tariffari integrati.
8. L'applicazione degli STIBM da parte degli Affidatari dei servizi di competenza degli Enti Regolatori determina la soppressione dei titoli di viaggio previgenti, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 39, comma 6. La sostituzione dei titoli non più validi è regolata dall'art. 31.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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