Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 40
(Avvio di STIL)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
1. Fino all'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale, le tariffe di STIL, di cui all'art.17 del presente regolamento, corrispondono alle Tariffe Uniche Regionali valide sui servizi ferroviari di 2^ classe di cui all'art. 14 del regolamento regionale n. 5/2002.
2. I contratti di servizio stipulati dalle Agenzie e dalla Regione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento prevedono l'applicazione della disciplina di STIL di cui alla PARTE III con l'avvio dei relativi servizi nei casi per i quali non sono stati raggiunti gli accordi ai sensi dell'art. 8, comma 1 e ad esclusione di quanto previsto nel comma 7.
3. Nei casi di cui al comma 2, le Agenzie e l'Ente per la Navigazione inviano alla Giunta regionale le polimetriche dei servizi tra i Bacini di Mobilità di rispettiva competenza, definite in conformità alla disciplina di cui all'art. 15.
4. Per i servizi comunali caratterizzati da percorrenze annue superiori a 1 milione di vetture*km/anno, o per altri servizi identificati con delibera della Giunta regionale, previa richiesta delle Agenzie competenti, l'integrazione dei servizi comunali ai sensi dell'art. 15, comma 4è contestuale all'avvio dei servizi disciplinati dai contratti di servizio stipulati dalle Agenzie e dalla Regione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. I contratti di servizio stipulati dalle Agenzie e dalla Regione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento prevedono l'introduzione, a seguito del completamento degli STIBM di cui all'art. 38, delle ulteriori tipologie di titoli di cui all'art. 16 rispetto ai titoli 'Io Viaggio Trenocittà', integrati con i servizi comunali ai sensi dell'art. 15, comma 4 e che assumono nuova denominazione stabilita con apposito provvedimento della Giunta regionale.
6. Qualora a seguito dell'attuazione di STIR, per alcuni dei servizi comunali di cui al comma 4, sia comprovato un ridotto livello delle vendite dei titoli di viaggio di cui all'art. 15, comma 4 e ad esclusione dei casi in cui il gestore urbano utilizzi i sistemi di bigliettazione innovativi di cui all'art. 33, la Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia competente, può disporre l'esenzione parziale o totale dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.
7. Ad eccezione di quanto previsto dai commi 4 e 5, l'estensione della validità dei titoli STIL agli spostamenti disciplinati dagli STIBM, qualora questi si inquadrino in uno spostamento complessivamente effettuato su più Bacini di Mobilità non regolato dagli accordi di cui all'art. 8, avviene in concomitanza con l'avvio dell'utilizzo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi di cui all'art. 33; contestualmente a tale applicazione, gli Enti Regolatori e i relativi Affidatari garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, anche l'estensione dell'accordo o del consorzio di cui all'art. 18, comma 1.
8. L'applicazione di STIL da parte degli Affidatari dei servizi ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) determina la soppressione dei titoli di viaggio previgenti e validi sulle medesime relazioni. La sostituzione dei titoli non più validi è regolata dall'art. 31.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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