Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 14
(Esercizio delle forme esclusive di pesca)
1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l'obbligo di trasmettere all'UTR competente per territorio o alla Provincia di Sondrio:
a) il programma annuale delle opere ittiogeniche di cui all'articolo 133, comma 3, della l.r. 31/2008;
b) il regolamento di pesca adottato nelle acque oggetto del diritto di esclusiva, qualora differente dalle disposizioni per l'esercizio della pesca nel relativo bacino;
c) il numero di giornate di vigilanza che si prevede di svolgere;
d) i dati relativi al pescato dell'anno precedente.
2. Le opere ittiogeniche di cui al comma 1, lettera a), possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento delle specie ittiche dannose e quant'altro possa servire a migliorare la pescosità o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive.
3. Gli UTR competenti e la Provincia di Sondrio verificano la compatibilità dei programmi pervenuti con la programmazione vigente di settore e li approvano entro il 31 ottobre di ogni anno, disponendo nel dettaglio prescrizioni o integrazioni migliorative e indicazioni per effettuare i controlli al fine di avere riscontro dell'effettiva realizzazione delle opere ittiogeniche e dell'attività di vigilanza. Trascorso il termine indicato senza che l'UTR competente o la Provincia di Sondrio abbiano comunicato l'approvazione, i programmi s'intendono approvati senza prescrizioni.
4. L'esecuzione dei programmi approvati dall'UTR competente o dalla Provincia di Sondrio costituisce un obbligo da parte dei proprietari, dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca.
5. I titolari di forme esclusive di pesca, al fine di consentire gli opportuni controlli, sono tenuti a trasmettere agli UTR competenti per territorio o alla Provincia di Sondrio per quanto di competenza:
a) la comunicazione di inizio degli interventi ittiogenici previsti nei programmi con un preavviso non inferiore a dieci giorni;
b) il programma di vigilanza relativo al mese successivo entro il giorno 15 di ogni mese.
6. Il programma di cui al comma 5, lettera b), deve contenere l'indicazione delle date e degli orari di controllo. I nominativi e i recapiti del personale addetto alla vigilanza sono comunicati con almeno ventiquattro ore di preavviso. Gli addetti alla vigilanza devono essere reperibili e garantire la presenza in loco entro trenta minuti dalla chiamata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi