Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 , n. 11

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11

Art. 8 bis(8)
(Aggiornamento dei valori economici relativi alle spese standard dei servizi a rimborso, ai limiti massimi del contributo regionale di solidarietà e alla soglia ISEE di accesso)
1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere aggiornati, anche in considerazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale:
a) l’importo annuale delle spese standard dei servizi a rimborso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
b) i valori economici annui massimi del contributo regionale di solidarietà di cui agli articoli 3, comma 3 e 5, comma 3;
c) il valore soglia dell’ISEE previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), ai fini dell’accesso al contributo regionale di solidarietà per gli assegnatari in condizioni di comprovate difficoltà economiche.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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