Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 , n. 11

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11

Art. 8 ter(8)
(Disposizione transitoria e urgente per contrastare l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici)
1. Fermo restando il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di indigenza previsto dall’articolo 25, comma 2, della l.r. 16/2016, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per l’anno 2023, gli enti proprietari, nelle more del riparto del contributo regionale di solidarietà di cui all’articolo 5, con riferimento ai soli costi relativi alla stagione termica 2022-2023, possono:
a) assegnare, in via anticipata e provvisoria, ai nuclei familiari in possesso, sulla base delle informazioni disponibili al 31 dicembre 2022, dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, un contributo, salvo conguaglio, volto a neutralizzare o ad alleviare gli effetti degli aumenti delle spese di riscaldamento rispetto a quanto richiesto nel corso del 2022, acquisendo la domanda di cui al comma 4 dell’articolo 5, successivamente, in sede di anagrafe dell’utenza 2023;
b) adottare, a titolo di concorso alla sostenibilità dei servizi abitativi pubblici ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, per la parte di incremento delle spese di riscaldamento di cui alla lettera a), eventualmente non coperta dal contributo regionale di solidarietà, misure di compartecipazione al pagamento delle suddette spese, anche in deroga ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 6, tutelando in particolare i nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prorogata la modalità semplificata di assegnazione del contributo di cui al comma 1, qualora perdurino livelli dei prezzi energetici che possano avere ripercussioni negative sulle famiglie assegnatarie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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