Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione e in esecuzione dei principi affermati nel proprio Statuto, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione che, senza scopo di lucro, è volta a realizzare scambi commerciali con i produttori che valorizzano le produzioni, le tradizioni e le colture autoctone, per consentire l'accesso al mercato ai produttori marginali, che perseguono un modello di sviluppo sostenibile e produttivo, fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
2. Il commercio equo e solidale è riconosciuto da Regione Lombardia quale rilevante sostegno alla crescita economica e sociale dei produttori, sia dei paesi in via di sviluppo sia del territorio regionale lombardo, come pratica di un archetipo di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti, oltre che nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
3. La Regione riconosce, altresì, il ruolo svolto dalle organizzazioni di commercio equo e solidale che, attraverso lo scambio economico, educano la persona a scelte di consumo responsabili e consapevoli delle conseguenze verso il produttore.
4. La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione del commercio equo e solidale, della sua cultura e dei suoi prodotti riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e solidale e ne favorisce lo sviluppo.
5 Per le finalità sopra indicate, la presente legge individua i requisiti che qualificano il commercio equo e solidale, i soggetti e i prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 2
(Commercio equo e solidale)
1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate, organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato. Il commercio equo e solidale concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10.1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), favorendo un maggiore accesso per i consumatori ai prodotti di filiera corta.
2. Il commercio equo e solidale è regolato da accordi di lunga durata che prevedono i seguenti requisiti:
a) il pagamento di un prezzo equo dei prodotti e dei servizi acquistati;
b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e del servizio realizzati dal produttore, dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi, in modo da garantire al consumatore informazioni sulla ripartizione del prezzo lungo la filiera;
e) l'obbligo del produttore di:
1) garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
2) remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa;
3) rispettare i diritti sindacali, in particolare i diritti della donna;
4) non ricorrere al lavoro infantile e non sfruttare il lavoro minorile, agendo nel rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia;
f) la proposta contrattuale del committente di acquisto di prodotti e servizi, accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo ne dà espressamente atto, indicandone i motivi.
Art. 3
(Prezzo equo)
1. Per prezzo equo si intende il corrispettivo versato a un produttore quando questo consenta di:
a) erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
b) coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
c) programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi.
Art. 4
(Prodotti del commercio equo e solidale)
1. Nella filiera dei prodotti del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni indicate all'articolo 5.
2. Sono prodotti del commercio equo e solidale:
a) quelli realizzati, importati, acquistati, distribuiti e commercializzati, all'ingrosso o al dettaglio, da organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 5 e con i requisiti di cui all'articolo 2;
b) quelli certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione in via esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 5
(Organizzazioni di commercio equo e solidale)
1. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, stipulano gli accordi secondo le modalità descritte all'articolo 2.
2. Sono, altresì, organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti senza scopo di lucro in possesso dei requisiti organizzativi di cui al comma 1, che vendono, importano, acquistano o trasformano in via prevalente i prodotti di cui all'articolo 4 e che assicurano nell'ambito delle loro attività tutte le seguenti condizioni:
a) informazione al pubblico circa la ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla filiera;
b) indicazione della filiera produttiva e commerciale, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
c) svolgimento di iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra nord e sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all'estero;
d) valorizzazione dei prodotti dei paesi in via di sviluppo e di quelli locali, a filiera corta, biologici e a 'valore sociale aggiunto', intendendosi per tali i prodotti realizzati da cooperative sociali o nell'ambito di progetti volti al recupero di situazioni di marginalità.
Art. 6
(Tipologie di intervento)
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce, sostiene e coordina progetti di promozione del commercio equo e solidale, promossi o partecipati dalle organizzazioni di cui all'articolo 5 che operano stabilmente nel territorio regionale, aventi sede legale o sede operativa in Lombardia, in possesso di una attestazione rilasciata da uno degli enti nazionali maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale il quale:
a) dichiari che l'organizzazione svolga effettivamente l'attività di cui all'articolo 5;
b) dichiari di esercitare un controllo sull'organizzazione avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 5.
2. In particolare la Regione promuove, finanzia e sostiene anche mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto o con fondi di rotazione:
a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
b) attività di formazione, anche a livello scolastico;
c) azioni nel campo della cooperazione;
d) fondi di garanzia per linee di credito o microcredito promossi da banche o soggetti autorizzati che perseguano una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da organizzazioni;
e) attività per la valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
f) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
g) iniziative sostenute da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolte ai propri studenti e al corpo docente e realizzate dalle organizzazioni di cui all'articolo 5.
2 bis. La Regione concede altresì contributi alle organizzazioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per l’acquisizione di attrezzature, arredi, impianti e dotazioni informatiche e la ristrutturazione delle sedi e dei punti vendita.(1)
3. I requisiti di cui al comma 1 sono condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ad esclusione dei contributi per le iniziative di cui al comma 2, lettera g), che sono rivolti ed erogati agli istituti scolastici.
4. La Regione organizza e promuove, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, l'annuale 'Giornata regionale del commercio equo e solidale', quale momento di incontro tra la comunità locale e la realtà del commercio equo e solidale.
Art. 7
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che esercitano attività di commercio equo e solidale, possono iscriversi all'albo delle cooperative sociali di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) e all'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), fermi restando i requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento regionale vigenti.
Art. 8
(Consulta regionale del commercio equo e solidale)
1. E' istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale del commercio equo e solidale, di seguito denominata Consulta, composta da undici membri, di cui almeno sette scelti, come da regolamento attuativo, tra esponenti illustri rappresentativi del mondo del commercio equo e solidale.
2. Alla Consulta partecipano altresì di diritto gli assessori regionali di competenza o loro delegati. La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a:
a) proporre linee di indirizzo e principali contenuti del provvedimento attuativo e sue eventuali modifiche;
b) favorire e concorrere all'attivazione di linee regionali per lo sviluppo di una rete a livello locale delle organizzazioni operanti a livello regionale;
c) promuovere e collaborare alla realizzazione delle iniziative in favore del commercio equo e solidale, volte alla diffusione di:
1) una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile;
2) una maggiore conoscenza dei prodotti alimentari e agroalimentari di filiera corta e di qualità locali e delle loro caratteristiche, così come previsto dalla l.r. 31/2008.
Art. 9
(Disposizioni attuative)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 8.
2. Entro i successivi novanta giorni, sentita la Consulta di cui al comma 1, con apposito provvedimento attuativo la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva:
a) i criteri, le priorità e le modalità per l'erogazione di finanziamenti e contributi;
b) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti all'articolo 6.
Art. 10
(Disposizioni finali)
1. La vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti del commercio equo e solidale sono disciplinati dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
2. Le definizioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 valgono ai soli fini della presente legge.
Art. 11
(Norma in materia di aiuti di Stato)
1. Ai benefici previsti dalla presente legge si applica quanto disposto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).(2)
Art. 12
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) la composizione qualitativa e quantitativa delle organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, le sue principali variazioni e l'identificazione delle organizzazioni che operano stabilmente sul territorio regionale;
b) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali di promozione del commercio equo e solidale e della 'Giornata regionale del commercio equo e solidale';
c) la tipologia e l'entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 6, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti;
d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
2. Ai fini della redazione della relazione di cui al comma 1, le organizzazioni del commercio equo e solidale forniscono alla Regione dati e informazioni e il provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, può destinare apposite risorse allo svolgimento delle analisi necessarie.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione prevista al comma 1è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. In fase di prima attuazione della presente legge, la relazione di cui al comma 1è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio dopo i primi dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 6, quantificate per l'anno 2015 in euro 100.000,00. si provvede con l'aumento della disponibilità di competenza e di cassa della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 02 'Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.
2. A decorrere dal 2016 le spese di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 14 programma 2 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
2 bis. Alle spese in conto capitale per i contributi di cui al comma 2 bis dell’articolo 6 previste in euro 50.000,00 per l’anno 2023, si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 02 ‘Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori’ - Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.(3)
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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