Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 16 bis
(Clausola valutativa)(24)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, per favorire la circolazione delle merci e per garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti in Lombardia.
2. A tal fine, anche avvalendosi delle informazioni risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, la Giunta regionale presenta al Consiglio con cadenza biennale e, limitatamente agli aspetti sullo stato della rete ferroviaria e del servizio ferroviario regionale, con cadenza annuale, una relazione che documenta e descrive:
a) la progressiva implementazione del programma regionale di mobilità e trasporti e gli esiti conseguiti, anche in termini di avvicinamento agli obiettivi target stabiliti, di rispetto dei tempi programmati e di impiego delle risorse stanziate per gli interventi realizzati, nonché le eventuali criticità riscontrate, indicandone le ricadute sul programma e le decisioni assunte o da assumere per farvi fronte;
b) i punti di forza e di attenzione riscontrati nell’assetto di governance e nell’organizzazione dei servizi definiti dalla legge e dai suoi provvedimenti attuativi, anche riferendo sui livelli di integrazione modale e tariffaria raggiunti, sull’applicazione dei costi standard per il riparto delle risorse e sui fabbisogni di mobilità consolidati o emergenti;
c) le modalità e gli esiti delle azioni intraprese per la consultazione degli utenti, degli operatori e degli enti pubblici interessati dall’attuazione degli interventi e il grado di soddisfazione dei servizi espresso dall’utenza;
d) il contributo progressivamente apportato dall’attuazione della legge al miglioramento della congestione stradale, all’incremento del trasporto collettivo, della sicurezza e dell’accessibilità dei servizi, alla riduzione dell’impatto dei trasporti sull’ambiente;
e) lo stato della rete ferroviaria e del servizio ferroviario regionale. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, la relazione approfondisce gli aspetti relativi al contratto di servizio, all’offerta, alla qualità del servizio, al materiale rotabile e alle risorse economiche, mentre relativamente alla rete fornisce informazioni sugli aspetti infrastrutturali e sugli investimenti sulle tratte regionali in concessione.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
24. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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