Legge Regionale 31 marzo 2020 , n. 4

Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

(BURL n. 14, suppl. del 31 Marzo 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-03-31;4

Art. 1
(Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, in relazione all'anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre. Con riferimento ai contributi di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni. Istituzione del Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) il differimento dei termini di cui al periodo precedente è riferito anche all’annualità 2021 e la costituzione in mora, prevista all’articolo 28 septies, comma 6, della l.r. 34/1978, può essere effettuata rispettivamente per l’annualità 2020 entro il 31 marzo 2021 e per l’annualità 2021 entro il 31 gennaio 2022.(1)
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adottano uno o più provvedimenti, a seguito del differimento dei termini di cui alla presente legge, in relazione a eventuali atti amministrativi di rispettiva competenza da assumere in relazione alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 11 bis e 11 ter, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) si applicano al canone relativo alle utenze di acqua pubblica a partire dall'annualità 2021. Per il corrente anno il versamento del canone relativo alle utenze di acqua pubblica, ancorché effettuato oltre la scadenza del termine ordinario, rideterminato ai sensi del comma 1, non è gravato da interessi legali, purché corrisposto entro il 31 dicembre 2020.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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