LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 15.
Funzioni dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità  di cui all'articolo 2, comma 6.
2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità  del piano regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale.(20)
3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l’introduzione della tassa sul sacco.(21)
3 bis. Ai fini dell’attuazione degli interventi di compensazione o mitigazione ambientale previsti in sede di valutazione di impatto ambientale o nell’ambito dei provvedimenti autorizzatori all’esercizio di impianti di gestione rifiuti soggetti alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, o nelle relative procedure di rinnovo, i comuni interessati dalla presenza dell’opera possono stipulare convenzioni con i soggetti richiedenti, a vantaggio della collettività; tali convenzioni possono anche prevedere misure di ristoro dei disagi causati dall’esercizio delle attività soggette ad autorizzazione.(22)
3 ter. Ai comuni spettano, altresì: (23)
a) le funzioni amministrative relative alle discariche abusive, anche derivanti dall'applicazione delle sentenze di cui all'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse;
b) le procedure amministrative per la messa in sicurezza e il ripristino delle discariche antenorma e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, effettuati ai sensi dell'articolo 17 ter, ferme restando, in caso di bonifica, le competenze di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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