Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 60
(Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze)
1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell’articolo 7 provvedono all’adozione e all’approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.(72)
1 bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell’articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l’approvazione del bilancio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.(73)
2. Sino alla costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le relative competenze corrispondenti alle funzioni che gli enti locali devono esercitare in forma associata, ai sensi degli articoli 4 e 6, sono esercitate singolarmente dagli enti locali, i quali continuano anche ad esercitare le funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), laddove compatibili con le disposizioni della presente legge, nel rispetto dei termini di attuazione della medesima legge stabiliti dal presente articolo. Sino alla costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti, la competenza sui servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale espletati sugli impianti di Albino-Selvino, di Argegno-Pigra e di Motta-Campodolcino è esercitata dalle province sul cui territorio insistono i predetti impianti; la competenza sui servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale espletati sugli impianti di Bergamo-Bergamo Alta, di Bergamo Alta-San Vigilio, di Como-Brunate, di Margno-Pian delle Betulle, di Malnago-Piani d'Erna e di Ponte di Piero-Monteviasco è esercitata dai comuni sul cui territorio insistono i predetti impianti. Sino alla costituzione dell'agenzia per il trasporto pubblico locale territorialmente competente, la competenza sulla tramvia Bergamo-Albino è esercitata dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo in conformità agli atti convenzionali vigenti. Sino alla costituzione ed all'assegnazione delle risorse regionali a favore dell'agenzia del bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese, la Regione, per corrispondere alle esigenze di mobilità connesse all'insediamento dell'aeroporto internazionale di Malpensa 2000, assegna annualmente alla Provincia di Varese un sostegno finanziario per assicurare il potenziamento e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale.
3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all’approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, entro sei mesi dall’approvazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 2.(74)
4 bis. (76)
5. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale approvano i sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità, previsti dal regolamento di cui all’articolo 44, secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento.(77)
6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 25 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell’atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all’avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti assicurano il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 61 della presente legge e dall’articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in merito agli interventi sostitutivi.(78)
6 bis. Nel caso in cui gli enti competenti non rispettino le disposizioni vigenti in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente sia applicata a Regione la penalità disposta dall’articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quota di riparto annuale effettuato da Regione e destinata all’ente inadempiente è ridotta di un importo pari alla decurtazione del Fondo derivante dall’inadempimento.(79)
7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale indette dai rispettivi Enti partecipanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali partecipanti alle Agenzie per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data, con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo, nonché dei contratti derivanti da concessioni di costruzione e gestione secondo il modello della finanza di progetto, i cui costi di esercizio sono coperti anche dalle tariffe del servizio, per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d’intesa tra l’ente locale interessato e la competente Agenzia. In caso di mancato completamento degli adempimenti necessari a realizzare il subentro di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2019, l’Agenzia provvede alla sospensione delle relative erogazioni fino all’avvenuto subentro. Fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma, alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall’articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell’atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell’articolo 67, comma 13 quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All’Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia, fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma. In ogni caso, a decorrere dall’anno 2018, le risorse di cui al presente comma sono trasferite, senza eccezione alcuna e nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale annuale e pluriennale, alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.(80)
9. Nei casi di affidamenti diretti in concessione, al solo fine di garantire la regolare prosecuzione dei servizi, sino all'affidamento ai sensi dell'articolo 22, l'ente concedente e il concessionario possono concordare, a corrispettivo invariato, un efficientamento dei costi aziendali nella misura massima del 5 per cento, da realizzare anche attraverso una razionalizzazione degli stessi servizi, nella misura massima del 15 per cento, garantendo comunque idonei servizi per l'utenza pendolare.
NOTE:
77. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15 e successivamente sostituito dall'art. 30, comma 1, lett.c) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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