Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 31
(Costituzione in giudizio)
1. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata per fatti di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.
1 bis. Gli enti e le associazioni previsti all’articolo 91 del codice di procedura penale e il Garante per le vittime di reato possono sollecitare la Giunta regionale affinché si costituisca parte civile nelle ipotesi indicate dal comma 1.(30)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi