Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 21
(Disposizioni in materia di usi delle acque. Modifica degli articoli 3 e 4 del r.r. 2/2006)
1. Nell'uso irriguo delle acque, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), sono ricomprese le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli.
2. Nell'uso domestico di acque sotterranee, di cui all'articolo 4 del r.r. 2/2006, è aggiunta la possibilità di utilizzare le acque estratte anche per lo scambio termico in impianti a pompa di calore, fermo restando che devono comunque essere soddisfatte tutte le condizioni e limitazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, previa istanza di riclassificazione dell'uso delle acque da parte del soggetto interessato e con effetto dall'annualità successiva a quella in cui l'autorità competente accerta la sussistenza dei presupposti per la riclassificazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Le utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che soddisfano tutte le condizioni e limitazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del r.r. 2/2006 possono rinunciare alla concessione e contestualmente comunicare all'autorità competente la riclassificazione come utenza domestica con effetto, ai fini della cessazione dell'obbligo di corresponsione del canone demaniale, dall'annualità successiva a quella in cui viene presentata la comunicazione.
5. Ai minori introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' tipologia 0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2018-2020, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificabili in € 3.000,00 annui per i commi 1 e 3 e in altrettanti € 3.000,00 annui per i commi 2 e 4, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 6 della presente legge.
6. A seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, al r.r. 2/2006(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 dopo la parola 'serre' sono aggiunte le seguenti: ', il presente uso comprende anche le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli';
b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola 'bestiame' sono aggiunte le seguenti: 'ivi compreso l'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore,'.
NOTE:
19. Si rinvia al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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