Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 24
(Annullamento dell'assegnazione)
1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune o dall'ALER, con atto notificato e previo esperimento del contraddittorio, nei seguenti casi:
a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente all'atto dell'assegnazione;
b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, a seguito dell'attività di controllo o di aggiornamento periodico dell'anagrafe dell'utenza da parte degli enti proprietari.
2. Al fine di assicurare il previo esperimento del contraddittorio, l'ente procedente comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), l'avvio del procedimento di annullamento, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente procedente adotta il provvedimento di annullamento e lo notifica all'assegnatario. In tal caso, del mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.
4. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione:
a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determina l'obbligo per l'assegnatario di rilascio dell'unità abitativa in un termine non eccedente i sei mesi;
c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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