Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 129
(Commissione regionale consultiva per il settore fieristico)
1. Presso la Giunta regionale è costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del direttore generale competente per materia e composta da rappresentanti della medesima direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli organismi associativi delle manifestazioni fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonché da rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia.
2. La composizione della commissione, le modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. La commissione esprime parere consultivo in merito:
a) al monitoraggio del corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo, comprese le modalità di raccolta e certificazione della veridicità dei dati ufficiali delle manifestazioni;
b) allo studio di iniziative destinate alla promozione e all'internazionalizzazione delle manifestazioni e delle imprese;
c) alla stesura del regolamento di cui all'articolo 131.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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