Legge Regionale 29 dicembre 2015 , n. 42

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2016

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-29;42

Art. 7
(Modifiche agli articoli 1, 17 e 20 della l.r. 19/2008)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) (2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 1, le parole 'il distretto socio-sanitario, di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali)' sono sostituite dalle seguenti: 'il territorio dell'insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l'allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanita')';
b) al comma 2 dell'articolo 17, le parole 'il distretto socio-sanitario' sono sostituite dalle seguenti: 'il territorio dell'insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l'allegato 1 della l.r. 33/2009';
c) al comma 3 dell'articolo 17, la parola 'distrettuale' è soppressa;
d) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. In caso di fusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, di tutti i comuni aderenti a un'unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum in misura pari all'ultimo contributo ordinario erogato all'unione di cui al presente comma. Il nuovo comune invia la richiesta di contributo entro la prima scadenza utile per le domande di contributo ordinario spettante alle unioni di comuni lombarde ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006; il comune incorporante invia la richiesta di contributo entro il termine di cui al secondo periodo.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2016).'.
2. Alle spese per i contributi una tantum di cui all'articolo 20, comma 4 bis, della l.r. 19/2008, come modificata dal presente articolo, si fa fronte con le risorse destinate ai contributi alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, della l.r. 19/2008. Alle spese per i contributi una tantum di cui al primo periodo si fa fronte nei limiti della disponibilita' delle risorse allocate per la gestione associata dei comuni alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese Correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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