Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 23
(Competenze per le attività di manutenzione)
1. Gli enti ed i soggetti attuatori delle attività di manutenzione delle opere di difesa del suolo sono individuati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, ai sensi dell'articolo 4.
2. La Regione promuove, per le attività di manutenzione di cui agli articoli 19, 20 e 21, il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), dei consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008, delle imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008, nonché delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5 della l.r. 16/2004, anche mediante patti, accordi e convenzioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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