Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 9
1. All'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - 'Collegato ordinamentale 2007')(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il Comitato d'indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti.';
b) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: 'E' facoltà delle direzioni regionali chiedere all'unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento che ne prevedano il parere obbligatorio;';
c) alla lettera a) del comma 7 le parole 'di cui ai commi 9 e 10' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 9';
d) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente:
'a bis) sono stabiliti i criteri di carattere tecnico ed economico-finanziario in presenza dei quali le direzioni regionali possono richiedere i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 9;';
e) al punto 1 della lettera b) del comma 7 le parole 'Direttore generale della Presidenza' sono sostituite dalle seguenti: 'Direttore competente in materia di risorse finanziarie';
f) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole 'Programmazione integrata' sono sostituite dalle seguenti: 'risorse finanziarie';
g) la lettera a) del comma 9 è sostituita dalla seguente:
'a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all'articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 77, della l.r. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati nonché quanto previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).';
h) alla lettera b) del comma 9 le parole 'di importo pari o superiore a 25 milioni di euro' sono soppresse;
i) le lettere c) ed e) del comma 9 sono abrogate;
j) il comma 10 è abrogato;
k) il comma 11 è sostituito dal seguente:
'11. I pareri di cui al comma 9 sono resi entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.';
l) alla lettera b) del comma 12 le parole 'dei commi 9 e 10' sono sostituite dalle seguenti: 'del comma 9'.
2. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera a bis) del comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 5/2007, così come introdotta dalla lettera d) del comma 1, per la richiesta di pareri relativi a progetti di lavori pubblici continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti dell'articolo 1 della medesima l.r. 5/2007.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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