Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18

Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali

(BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-26;18

Art. 2
(Rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 31/2014)
1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'e) rigenerazione urbana: l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano;';
b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'e bis) rigenerazione territoriale: l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 2è aggiunto il seguente:
'1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di rigenerazione urbana e territoriale, il Piano territoriale regionale (PTR) definisce specifici criteri riguardanti, in particolare, le caratteristiche delle aree della rigenerazione, nonché le strategie, gli strumenti e le modalità di attuazione alle diverse scale regionale, d'area vasta e comunale.';
d) al comma 2 bis dell'articolo 4, le parole ', di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7 bis), dello stesso articolo,' sono sostituite dalle seguenti: 'edilizia, nonché negli interventi di demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito,';
e) ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quinquies dell'articolo 4, le parole 'superficie lorda di pavimento' sono sostituite dalle seguenti: 'superficie lorda';
f) al comma 2 septies dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole 'La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica' sono sostituite dalle seguenti: 'La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici esistenti finalizzata al raggiungimento o al miglioramento dei valori di trasmittanza termica';
2) al primo periodo le parole 'indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT' sono sostituite dalle seguenti: 'indipendentemente dall'indice di edificabilità e dal rapporto di copertura previsti dal PGT';
3) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: 'Lo spessore dei rivestimenti di cui al primo periodo non viene considerato per la verifica del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime di cui al comma 2 quinquies e agli strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto previsto, per le altezze massime, all'articolo 11, comma 5 sexies, della l.r. 12/2005 e fatto salvo il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.';
g) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5, dopo le parole 'alla data di entrata in vigore della presente legge' sono inserite le seguenti: 'oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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