Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 17
(Tariffe di STIL)
(Art. 44, comma 4, lettera c), della Legge)
1. Le tariffe di STIL sono articolate per fasce di distanza come segue:
a) distanza pari a cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro incluso;
b) distanza pari a dieci chilometri dal quarantesimo al centesimo chilometro incluso;
c) distanza pari a venti chilometri oltre il centesimo chilometro.
2. Le tariffe per i titoli di viaggio di cui all'art. 16 sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale, prevedendo tariffe crescenti al crescere della distanza e decrescenti in termini di costo unitario chilometrico, sulla base dei seguenti rapporti di convenienza:
a) la tariffa del biglietto multi-corse è ottenuta applicando uno sconto di almeno il 10% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa del biglietto ordinario per dieci;
b) la tariffa dell'abbonamento settimanale personale è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per un divisore compreso fra 2,5 e 3,5;
c) la tariffa dell'abbonamento mensile personale è ottenuta come prodotto della tariffa del biglietto ordinario per un moltiplicatore variabile da 12 a 25;
d) la tariffa dell'abbonamento annuale personale è ottenuta applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.
3. Le tariffe per i titoli integrati di cui all'art. 15, comma 4 sono definite come cumulo:
a) delle tariffe di cui al comma 2 o, nei casi di cui al comma 4, di quelle ivi previste, per la componente dello spostamento che collega i Bacini di Mobilità;
b) delle tariffe definite dalle Agenzie competenti per le tratte che si svolgono con altro vettore nell'ambito di un STIBM, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 12, scontate del 30%.
4. Gli Affidatari dei servizi ferroviari, in accordo con la Regione, possono introdurre classi di servizio superiori rispetto a quella ordinaria con una tariffa massima pari a tre volte quella definita ai sensi del comma 2 e garantendo, comunque, l'integrazione tariffaria tra tutti i servizi ferroviari.
5. I rapporti di convenienza per eventuali ulteriori tipologie di titoli di viaggio introdotte ai sensi dell'art. 16, comma 2 sono determinati in conformità con i rapporti indicati al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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