LEGGE REGIONALE
27 marzo 2000
, N. 17
Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso (1)
(BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 30 Marzo 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-27;17
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) e agli articoli 6 e 9, comma 4 da 'le insegne luminose' fino a 'entro le ore ventidue nel periodo di ora solare', della l.r. 27 marzo 2000, n. 17, che si riportano di seguito:
Art. 4.
(Compiti dei comuni)
1. I comuni:
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) rilasciano, con decreto del sindaco, l’autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all’articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l’impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell’impianto realizzato in relazione al progetto approvato;
e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell’autorizzazione sindacale;
f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l’applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;
g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;
h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
2. omissis
Art. 6.
(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna)
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l’alto, ove possibile nell’immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90º ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e della difesa.
3. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
4. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.
5. L’uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall’articolo 9.
6. Nell’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti. È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l’alto ed all’esterno degli impianti medesimi.
7. Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell’inclinazione, l’adeguamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie.
8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.
8 bis. Ove le case costruttrici dispongano di laboratori fotometrici propri e strutture certificati e autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di settore, la conformità di cui al comma 8, è rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati, a carico delle case costruttrici, importatrici e fornitrici, gli adempimenti di cui al punto 2 dell’allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2001, n. VII/6162.
9. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
10. L’illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.
10-bis. La Regione Lombardia , ai fini del risparmio energetico nell’illuminazione pubblica e privata di esterni:
a) incentiva l’impiego della tecnologia fotovoltaica;
b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l’integrazione dell’illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat- eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;
c) dispone l’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica , condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell’impianto.
10-ter. Gli apparecchi destinati all’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
Art. 9.
(Disposizioni relative alle zone tutelate)
1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. (omissis)… Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall’alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitre nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.
5. omissis
6. omissis
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) e agli articoli 6 e 9, comma 4 da 'le insegne luminose' fino a 'entro le ore ventidue nel periodo di ora solare', della l.r. 27 marzo 2000, n. 17, che si riportano di seguito:
Art. 4.
(Compiti dei comuni)
1. I comuni:
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) rilasciano, con decreto del sindaco, l’autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all’articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l’impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell’impianto realizzato in relazione al progetto approvato;
e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell’autorizzazione sindacale;
f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l’applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;
g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;
h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
2. omissis
Art. 6.
(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna)
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l’alto, ove possibile nell’immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90º ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e della difesa.
3. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
4. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.
5. L’uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall’articolo 9.
6. Nell’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti. È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l’alto ed all’esterno degli impianti medesimi.
7. Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell’inclinazione, l’adeguamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie.
8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.
8 bis. Ove le case costruttrici dispongano di laboratori fotometrici propri e strutture certificati e autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di settore, la conformità di cui al comma 8, è rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati, a carico delle case costruttrici, importatrici e fornitrici, gli adempimenti di cui al punto 2 dell’allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2001, n. VII/6162.
9. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
10. L’illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.
10-bis. La Regione Lombardia , ai fini del risparmio energetico nell’illuminazione pubblica e privata di esterni:
a) incentiva l’impiego della tecnologia fotovoltaica;
b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l’integrazione dell’illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat- eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;
c) dispone l’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica , condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell’impianto.
10-ter. Gli apparecchi destinati all’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
Art. 9.
(Disposizioni relative alle zone tutelate)
1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. (omissis)… Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall’alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitre nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.
5. omissis
6. omissis
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia