LEGGE REGIONALE 24 marzo 2003 , N. 3

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona

(BURL n. 13, 1° suppl. ord del 27 Marzo 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-03-24;3

Art. 1.
Disposizioni di carattere organizzativo.
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:
“Art. 9 bis
(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 luglio.
3. Il documento si compone di due parti di cui la prima contiene lo stato di attuazione e l’aggiornamento del programma regionale di sviluppo e la seconda la programmazione economico-finanziaria regionale; la seconda parte prevede in particolare:
a) la situazione e l’evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;
b) gli indirizzi per gli interventi connessi alla manovra di finanza regionale;
c) gli indirizzi delle leggi collegate;
d) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata.
4. Il Consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria entro il 31 luglio di ciascun anno mediante l’approvazione di una risoluzione. Il Consiglio regionale esamina e vota per prima, tra le risoluzioni della maggioranza e delle minoranze presentate nella commissione referente e trasmesse all’assemblea, quella della maggioranza. L’approvazione di una risoluzione preclude le altre.
5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
6. Se entro il termine stabilito il Consiglio regionale non approva la risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro il termine previsto dallo Stat uto, presenta comunque, contestualmente al progetto di bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario.”
;
b) il comma 1 dell’articolo 9 ter è sostituito dal seguente:
“1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario, tenendo conto degli indirizzi, anche se difformi rispetto ai contenuti del DPEFR, della programmazione economico-finanziaria nazionale.”;
c) il comma 3 dell’articolo 74 è sostituito dal seguente:
“3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale ed approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si riferisce.”.
2. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della regione Lombardia)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 2è inserito il seguente:
“2.1. Nel Bollettino Ufficiale possono essere pubblicate, in forma integrale o per estratto, le deliberazioni della Giunta regionale la cui pubblicazione non è obbligatoria ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione di quelle che contengono dati sensibili, il cui trattamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, ed in generale di quelle per le quali non è consentito l’accesso ai sensi della normativa vigente.”;
b) il comma 2 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1, 2 e 2.1 possono altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.”;
c) dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“2 ter. La pubblicazione integrale degli atti amministrativi nelle forme previste dal comma 2.1 o nelle altre forme previste dall’ordinamento realizza il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.”;
d) il comma 5 dell’articolo 2è abrogato;
e) dopo il comma 8 dell’articolo 2è aggiunto il seguente:
“8 bis. Con regolamento della Giunta regionale possono essere stabilite disposizioni attuative della presente legge.”.
6. Alla legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1
(Finalità)
1. Anche ai sensi dei principi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Regione programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale.”
;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3
(Iniziative urgenti)
1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi obblighi di natura istituzionale ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate dalla Giunta regionale, in deroga alla procedura prevista dall’articolo 2, fatto salvo l’acquisizione del parere preventivo previsto dall’articolo 4, e la comunicazione alla competente commissione consiliare.”
;
c) il comma 1 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle normate dall’articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine).”;
d) il comma 3 dell’articolo 4è abrogato.
7. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 3 è sostituto dal seguente:
Art. 3
(Forme di contrattazione)
1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi sono stipulati con contraenti scelti mediante le seguenti procedure:
a) pubblico incanto;
b) licitazione privata, appalto concorso;
c) nei casi espressamente previsti, trattativa privata;
d) procedure telematiche.
2. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.
3. E' consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione dei beni e servizi fino ad un importo massimo di cinquantamila euro al netto dell’IVA nei casi individuati nel regolamento della Giunta regionale che disciplina le spese economali. Tale procedura comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi e la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di ventimila euro al netto dell’IVA.
4. E' consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 3, sempre nel limite di importo di cinquantamila euro, anche nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale.
5. Gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) possono provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi nei casi indicati nei rispettivi regolamenti, nonché nei casi di cui al comma 4, con le modalità ed entro il limite di valore di cui al comma 3.
6. La Giunta regionale può rideterminare il valore relativo agli acquisti di cui al comma 4 nel rispetto della normativa vigente.
7. La Giunta regionale, con regolamento, definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, i criteri e le modalità di espletamento delle procedure telematiche, anche ai fini di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), nonché le modalità di utilizzo dell’albo dei fornitori di cui all’articolo 13 e gli altri elementi attuativi necessari ai fini dell’acquisizione in via elettronica di beni e servizi.”
;
b) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “a 200 mila ECU al netto di IVA” sono sostituite dalle parole “al limite di valore stabilito dalla vigente normativa”;
c) il comma 4 dell’articolo 4è abrogato;
d) al comma 1 dell’articolo 5 le parole “a 200 mila ECU al netto di IVA” sono sostituite dalle parole “al limite di valore stabilito dalla vigente normativa”;
e) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
f) al comma 3 dell’articolo 13, dopo le parole “trattativa privata” sono aggiunte le parole “e per quella secondo gli usi del commercio”.
8. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“3 ter. Il fondo di cui al comma 3 bis può essere utilizzato anche per la copertura dei costi per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti infrastrutturali coerenti con le previsioni del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno un costo di realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e che:
a) rivestono carattere sperimentale;
b) sono da finanziarsi attraverso il ricorso alla finanza di progetto.
Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione, o dai suoi enti strumentali, la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilità non può superare il 50 per cento del costo complessivo dello studio stesso. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e approva il finanziamento degli studi su proposta del nucleo di valutazione nel caso indicato nella lettera a), e, su proposta dell’unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978) nel caso indicato dalla lettera b).”
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9. E' istituito il fondo per il cofinanziamento di progetti ed interventi di interesse della Regione, coerenti con gli indirizzi della programmazione alla cui realizzazione concorrono finanziariamente, con fondi propri, fondazioni o istituti bancari.
10. La partecipazione finanziaria della Regione è determinata in una misura massima pari all'ammontare del contributo messo a disposizione dai soggetti di cui al comma 9.
11. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, a ridurre gli stanziamenti stabiliti con legge di bilancio e successive variazioni, nella misura necessaria al cofinanziamento dei progetti ed interventi attuati a valere sul fondo di cui al comma 9, e le cui finalità  di spesa siano riferibili agli stessi.
Art. 2.
Disposizioni in materia di sviluppo economico.
1. Alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“6 bis. I piani generali di indirizzo forestale possono derogare alle norme regolamentari regionali in materia di prescrizione di massima e di polizia forestale in vigore, esclusivamente nei casi in cui non interessino superfici boscate assoggettate ai corrispondenti piani di assestamento e purché approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”;
b) il comma 4 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“4. Sono consentiti i tagli di cui al comma 1 qualora siano previsti nei piani di assestamento o nei piani di indirizzo forestale di cui all’articolo 19.”.
2. Alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato)(10)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3
(Distretti industriali di piccole imprese)
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina le modalità e i parametri di riferimento per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva, ed approva gli indirizzi per lo sviluppo e la competitività degli stessi, la definizione delle misure di incentivazione, del sistema organizzativo e procedurale e degli strumenti di programmazione e monitoraggio e delle loro modalità di attuazione.
2. Gli interventi finanziari per l’attuazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.”
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3. Alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:
“7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; ogni cacciatore inoltre può essere socio di un ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione diverso da quello di residenza; a tal fine il cacciatore deve farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al pagamento della relativa quota associativa, fermo restando che l’accettazione della domanda da parte dei comitati di gestione è subordinata alla disponibilità di posti il cui numero è stabilito dalla Giunta regionale ogni tre anni, secondo i criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 ed i parametri di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c); fatti salvi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo e dal comma 1, lettera c) dell’articolo 34, i diritti acquisiti di permanenza associativa dei soci residenti in Regione Lombardia già iscritti ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie 1998/1999 e quanto stabilito in materia di ammissione dal comma 6 dell’articolo 33, le province, al fine di migliorare la gestione del patrimonio faunistico, possono limitare le ammissioni di nuovi soci non residenti per un massimo del venti per cento degli stessi e comunque in numero tale da non ridurre l’indice regionale con riferimento al numero degli ammessi non residenti riscontrato nell’ambito delle stagioni venatorie dal 1998/1999 al 2002/2003, con possibilità di aggiornamento ogni tre anni. Il diritto di permanenza associativa si mantiene anche qualora la provincia modificasse i confini degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.”.
5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(13)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 42 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“42 bis. In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una quota delle risorse di cui al Fondo Unico per le imprese istituito dall’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998 non superiore a quanto destinato in sede di riparto 2002 al finanziamento degli incentivi automatici per lo sviluppo aziendale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia) è utilizzata per l’attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, così come individuate dai provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato).”.
6. La Regione assegna alla Provincia di Sondrio un contributo straordinario per l'attuazione di un programma integrato di sviluppo locale per la valorizzazione ed il recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna. Il programma è approvato dalla Provincia di Sondrio entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è a copertura dei costi di investimento fino alla concorrenza di € 6.000.000,00. L'importo verrà  erogato in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del programma.
7. Per la concessione del contributo di cui al comma 6è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di € 6.000.000,00.
8. All'onere di € 6.000.000,00, di cui al comma 7, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 2.3.10.1.3.18 "Potenziamento del sistema infrastrutturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.
9. Per l'incremento delle attività  dell'ERSAF sono autorizzate, per l'anno 2003, le ulteriori spese di € 600.500,00 ed € 238.000,00, rispettivamente per le attività  di gestione e per il finanziamento del programma annuale di attività .
10. Alla spesa corrente di € 600.500,00 di cui al comma 9 si provvede per € 31.855,00 con l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 2.3.4.4.2.34 "Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare" e per le restanti risorse mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di € 180.000,00 dell'UPB 2.3.4.3.2.33 "Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri", di € 158.500,00 dell'UPB 2.3.4.2.2.31 "Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività  aziendale", di € 50.000,00 dell'UPB 2.3.4.1.2.29 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" e di € 180.145,00 dell'UPB 2.3.4.6.2.38 "Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.
11. Alla spesa in capitale di € 238.000,00, di cui al comma 9, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.
12. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.3.2.33 "Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.2.2.31 "Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività  aziendale" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 158.500,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.2.29 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 50.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.6.2.38 "Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.145,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.2.34 "Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 568.645,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.3.35 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00.
Art. 3.(14)
Art. 4.(14)
Art. 5.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 23 aprile 1985, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 1990, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 5 aprile 1976, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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