Legge Regionale 29 dicembre 2005 , N. 22

Legge finanziaria 2006

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-12-29;22

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. Per il triennio 2006/2008 sono autorizzate le spese di cui all’allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
2. Le quote a carico dell’esercizio 2006 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A.
4. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea e al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio è istituito un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria.
5. Il fondo di cui al comma 4 è finalizzato al finanziamento delle leggi di spesa, escluse le spese di natura obbligatoria, le spese in annualità e a pagamento differito, il cui ammontare, sulla base della verifica costante in corso d’anno dell’andamento della spesa stessa, non compromette il mantenimento dei limiti posti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 4.
6. Il prelievo dal fondo è effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti della spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati in applicazione del comma 4. Eventuali somme non impegnate, possono essere a loro volta riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso. (1)
7. La Regione , ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società "Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese – CESTEC", è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all’acquisizione della totalità del capitale sociale.
8. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2007 e 2008, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2006/2008.
9. Sono autorizzate per il triennio 2006/2008 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.
10. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall’art. 7, comma 25, lett. a), della l.r. 2 agosto 2006, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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