Legge Regionale 9 luglio 2014 , n. 20

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di razionalizzazione

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-09;20

Art. 1(1)
Art. 2
(Disposizioni in merito al comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013)
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174‘Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012’, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), per il periodo di tempo in cui è rimasto vigente, si interpreta nel senso che l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del comma medesimo ivi disposta avviene quando riferita a spese e rendiconti di gruppi non appartenenti alla medesima legislatura ovvero non più esistenti.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 3/2013(2), è abrogato.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2013, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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