Legge Regionale 24 luglio 2014 , n. 22

Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna(1)

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-24;22

Art. 1
(Oggetto della ratifica)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).
2. L'intesa di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e dei principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 106/2012, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto medesimo.
3. La disciplina di cui al comma 2 può essere modificata solo con leggi regionali sulla base di intese fra le due Regioni.
Art. 2
(Designazione dei rappresentanti regionali)
1. La designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è disciplinata, rispettivamente, dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) e dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale).
Art. 3
(Efficacia dell'intesa e abrogazioni)
1. L'intesa di cui all'articolo 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di ratifica.
2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 24 novembre 2000, n. 26 (Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 'Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421')(2) e le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 5 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)(3).
NOTE:
1. Vedi l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 185 del 30 giugno 2014. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 24 novembre 2000, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2012, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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