Legge Regionale 4 dicembre 2017 , n. 27

Ratifica della dichiarazione di intenti per la cooperazione culturale nel biennio 2017-2018 tra Regione Lombardia, Repubblica e Cantone del Ticino, Canton Vallese e Fondazione Svizzera per la Cultura Pro-Helvetia

(BURL n. 49, suppl. del 06 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-04;27

Art. 1
(Oggetto della ratifica)
1. In conformità all' articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificata la dichiarazione di intenti per la cooperazione culturale nel biennio 2017-2018 tra Regione Lombardia, Repubblica e Cantone del Ticino, Canton Vallese e Fondazione Svizzera per la Cultura Pro-Helvetia, parte integrante della presente legge, sottoscritta dalle parti disgiuntamente, ma sul medesimo testo, il 10 luglio 2017.
Art. 2
(Efficacia della dichiarazione di intenti)
1. Le disposizioni della dichiarazione di intenti di cui all'articolo 1 assumono efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'approvazione della presente legge, con relativa entrata in vigore, costituisce l'adempimento delle procedure interne regionali ai fini dell'efficacia della dichiarazione di intenti di cui al comma 1.
3. La Regione può consentire, nel rispetto delle leggi dello Stato, il rinnovo della dichiarazione di intenti secondo quanto stabilito all'articolo 6 della stessa intesa, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, della l.r. 22/2016.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alla spesa per l'attuazione di quanto previsto nella dichiarazione di intenti per la cooperazione culturale nel biennio 2017-2018 tra Regione Lombardia, Repubblica e Cantone del Ticino, Canton Vallese e Fondazione Svizzera per la Cultura Pro-Helvetia, di cui all'articolo 1, comma 1, prevista per l'anno 2017 in euro 5.200,00 e per l'anno 2018 in euro 35.800,00 la Regione assicura il finanziamento nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti'.
2. Per gli esercizi successivi al 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate annualmente alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti'.
Art. 4
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative regionali, previste dalla dichiarazione di intenti di cui all'articolo 1, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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