Legge Regionale 11 dicembre 2017 , n. 32

Istituzione del comune di Borgo Mantovano, mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-11;32

Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell' articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Borgo Mantovano.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Mantova, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
Art. 3
(Rimborso spese)
1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Mantova in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.500,00 nell'anno 2017 e in euro 19.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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