Legge Regionale 31 marzo 2022 , n. 4

La Lombardia è dei giovani

(BURL n. 13, suppl. del 31 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-;4

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e concorre a promuovere a loro favore politiche e interventi specifici a carattere settoriale e trasversale. A tal fine persegue prioritariamente le seguenti finalità:
a) promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani, anche attraverso il supporto allo sviluppo di capacità critiche, utili a orientare in modo consapevole le scelte negli ambiti di vita che li riguardano;
b) promuovere l'educazione civica e la cultura della legalità, per sostenere una cittadinanza orientata ai principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune e di rispetto della diversità;
c) promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace transizione dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione tra scuola e associazioni datoriali;
d) promuovere, in particolare per le giovani donne, percorsi formativi STEM (Science, Technology, Engeneering and Mathematics), per favorire le pari opportunità e contrastare le disparità di genere;
e) sostenere le pari opportunità e la meritocrazia in ambito lavorativo, promuovere azioni finalizzate a garantire piena accessibilità e opportunità ai giovani con disabilità sia nella fase dell'accesso al lavoro sia nelle condizioni di lavoro e favorire l'occupabilità femminile, la tutela della maternità e la conciliazione vita-lavoro;
f) promuovere programmi formativi che favoriscano città e comunità maggiormente inclusive tramite una maggiore informazione e sensibilizzazione sulle diversità, al fine di contrastare dipendenze, bullismo, abilismo, violenza di genere e qualsiasi altro fenomeno discriminatorio basato sul genere, sul sesso, sulla provenienza e sugli orientamenti religiosi, politici e culturali;
g) promuovere una solida cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite iniziative di sensibilizzazione e formazione che coinvolgono gli studenti in alternanza scuola-lavoro, tirocinanti e i giovani lavoratori;
h) valorizzare l'imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio, come approccio creativo, consapevole e manageriale al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, promuovendo la cultura d'impresa, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità e agevolando la nascita di start up, in particolare quelle innovative, anche all'interno dei percorsi e programmi del sistema di istruzione e formazione regionale;
i) sostenere l'autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona, promuovendo il diritto all'abitazione nelle diverse forme, per giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, la stabilità abitativa e l'inclusività dei territori, nonché di supportare la natalità e ridurre le disuguaglianze sociali;
j) promuovere l'impegno civile nelle formazioni sociali, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo in tutte le sue forme e declinazioni, del servizio civile universale, della leva civica lombarda volontaria e della protezione civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di integrazione, nonché promuovere, valorizzare e sostenere la creazione o riqualificazione di luoghi e spazi destinati a queste attività;
k) promuovere e valorizzare la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive;
l) promuovere l'educazione finanziaria ed economica dei giovani per una maggiore consapevolezza e sensibilità sull'uso del denaro, sulle scelte di spesa e sugli stili di consumo;
m) promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile dei giovani nella tutela dell'ambiente e nella promozione del benessere comune fondato su uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;
n) promuovere iniziative di formazione e scambi internazionali dei giovani, anche attraverso i programmi dell'Unione europea, volti a favorirne la crescita personale e professionale e ad attrarre giovani talenti dall'estero;
o) valorizzare la creatività giovanile, il pluralismo di espressione, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale, promuovendo l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, le iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico e ambientale, sostenendo le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali, promuovendo la creazione di luoghi e spazi sicuri, anche nell'ambito delle politiche di riqualificazione urbana, ove i giovani possano realizzare progetti in cui esprimere la propria personalità individuale e collettiva;
p) promuovere le condizioni e le azioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale e produrre benefici per le comunità locali anche al fine di favorirne la permanenza nei territori svantaggiati, in particolare nelle aree interne e nei territori montani;
q) coinvolgere i giovani in modo sistematico nel dibattito e nelle scelte politiche che concorrano alla elaborazione e alla valutazione delle politiche regionali;
r) promuovere il diritto dei giovani a essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza, nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione digitale e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;
s) promuovere l'uso consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i giovani ad una responsabile cittadinanza digitale e sostenere l'acquisizione di competenze specialistiche in ambito scientifico-tecnologico come fattore abilitante nell'ottica dell'innovazione e della transizione sostenibile e digitale della società;
t) promuovere le attività motorie e sportive a tutti i livelli come strumento per l'adozione di corretti stili di vita e per la tutela della salute, nonché come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità di sviluppo globale della persona sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale;
u) promuovere il benessere psico-fisico dei giovani attraverso l'educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita, alla prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, a una sessualità responsabile e consapevole anche in un'ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sostenendo il libero e tempestivo accesso a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, valorizzando il ruolo degli sportelli di 'primo ascolto' previsti da scuole, università, piani di zona, nonché presso le case di comunità e assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti presso i presidi socio-sanitari territoriali o specializzati, in particolare dalla rete consultoriale;
v) implementare i servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata e con figure professionali dedicate e specificatamente formate;
w) sostenere il diritto alla mobilità dei giovani nell'ambito del territorio regionale, implementando le misure agevolative da prevedere nell'ambito della programmazione tariffaria e degli accordi di servizio con gli operatori del trasporto.
2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite con il concorso dei giovani, degli enti locali e delle relative reti territoriali, delle istituzioni sanitarie, scolastiche, formative e universitarie, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi, degli enti e delle associazioni del volontariato, del terzo settore e della cooperazione, sportive, del servizio civile, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali, nonché degli enti e dei soggetti la cui attivitàè rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze.
3. Ai fini della presente legge, quando non è diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, per giovani si intendono le persone di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che risiedono, dimorano, studiano o svolgono la loro attività lavorativa, imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.
Art. 2
(Programmazione regionale)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano per i giovani, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore.
2. La Giunta regionale definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e dal Forum dei giovani di cui all'articolo 5, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.
3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:
a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;
b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l'erogazione dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;
d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
e) il quadro finanziario di riferimento in relazione agli obiettivi e ai programmi di intervento;
f) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione annuale, provvede all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano definendo, in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale:
a) le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
b) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;
c) i programmi e i progetti di interesse regionale da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, anche in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini);
d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi di cui alle lettere a), b) e c);
e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano.
5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano, la Giunta regionale può stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani.
Art. 3
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni, in forma singola o associata, concorrono, per quanto di competenza, all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano approvato dal Consiglio regionale e nei programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2 svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:
a) curano la realizzazione delle misure, dei progetti e dei servizi previsti dai programmi attuativi annuali, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano, provvedendo all'analisi dei bisogni, alla pianificazione operativa, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione;
b) favoriscono e promuovono la creazione di luoghi e occasioni d'incontro e relazione nonché di spazi di aggregazione polifunzionali che stimolino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
c) favoriscono ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;
d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dalla programmazione regionale e possono condividere con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;
e) assicurano l'erogazione dei servizi di informazione e orientamento ai giovani, in particolare, attraverso gli Informagiovani di cui all'articolo 6.
2. L'ambito territoriale di riferimento nel quale i comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).
Art. 4
(Osservatorio regionale sulla condizione giovanile)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato Osservatorio, quale struttura a supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani, che svolge le proprie attività secondo modalità di collaborazione o convenzione con i comuni e le altre istituzioni pubbliche e private nazionali ed europee, impegnati nella promozione e nel sostegno dei giovani. La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, definisce l'organizzazione, il funzionamento e gli standard informativi dell'Osservatorio, nonché i criteri e le modalità di collaborazione con soggetti e istituzioni pubblici e privati.
2. Per l'attività di analisi e di approfondimento sulla condizione giovanile, nonché per la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi regionali attuati, l'Osservatorio opera in raccordo con l'Istituto regionale di ricerca Polis Lombardia. L'Osservatorio cura la stesura del rapporto annuale sulla condizione giovanile anche ai fini della clausola valutativa di cui all'articolo 9, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono l'ampio target dei giovani individuato al comma 3 dell'articolo 1.
3. L'Osservatorio acquisisce, elabora, valuta e diffonde i dati sulla condizione, sui bisogni, sulle aspettative dei giovani e sulle conseguenti azioni volte a sostenere la realizzazione personale, economica e sociale e l'assunzione di uno stile di vita sano. I dati e le informazioni sulle attività svolte, raccolti nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge dai soggetti pubblici e privati che beneficiano di finanziamenti regionali, costituiscono debito informativo nei confronti della Regione e sono trasmessi dai soggetti attuatori a quest'ultima nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dai contributi regionali di cui alla presente legge, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5
(Forum dei giovani)
1. La Regione istituisce il Forum dei giovani, di seguito denominato Forum, quale sede privilegiata di ascolto, nonché di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani.
2. Il Forum collabora con la Giunta regionale ai fini della definizione della proposta di Piano e dei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2 e formula proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno.
3. Al Forum partecipano i giovani di età non superiore a trentaquattro anni. La partecipazione è limitata alla durata della legislatura e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Forum e, al fine di valorizzare la più ampia partecipazione dei giovani, definisce le forme delle loro rappresentanze al Forum e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee. Il Forum è composto da non più di trenta componenti, per la cui nomina si garantisce la più ampia pluralità di rappresentanza, coinvolgendo prioritariamente i seguenti soggetti:
a) associazioni e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale e cooperazione nell'ambito delle politiche per i giovani;
b) università, ivi comprese le realtà associative dei dottorandi e dottori di ricerca, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati e il coordinamento regionale delle consulte provinciali studentesche, e istituti tecnici superiori (ITS);
c) enti locali e loro associazioni;
d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) organizzazioni sindacali e associazioni datoriali maggiormente rappresentative;
f) servizio diocesano per la pastorale giovanile e altre esperienze associative giovanili di enti religiosi;
g) coordinamenti provinciali degli enti della protezione civile;
h) enti di servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria.
Art. 6
(Rete regionale servizi Informagiovani)
1. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.
2. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti nel Piano e nei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2, concorre, con particolare riguardo ai piccoli comuni, a sostenere la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori secondo standard qualitativi comuni e assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio.
3. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata. Gli Informagiovani svolgono funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia di:
a) istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione permanente ed educazione finanziaria;
b) ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato;
c) promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della cultura della legalità, del servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria;
d) promozione della cultura;
e) promozione del benessere psicofisico e delle attività motorie e sportive.
4. Gli Informagiovani promuovono forme di collegamento con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, i centri e i servizi di informazione sulle attività e sulle opportunità dell'Unione europea, rivolti ai giovani, le istituzioni culturali, i servizi di prevenzione e promozione della salute, i servizi per l'orientamento e l'impiego, le imprese, le associazioni imprenditoriali e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.
Art. 7
(Strumenti di comunicazione e informazione)
1. La Regione promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto dei giovani, anche attraverso i seguenti strumenti di comunicazione e informazione:
a) una piattaforma digitale in rete dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani;
b) social network e altri strumenti di comunicazione digitale innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione e il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze e contenuti generati direttamente dagli utenti;
c) campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e iniziative specifiche;
d) iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità rivolte ai giovani.
Art. 8
(Premio regionale giovani)
1. A partire dall'esercizio 2022 è istituito un premio regionale annuale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, dell'impegno civico e sociale, dello studio, della ricerca, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale.
2. La Giunta regionale individua e definisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, gli ambiti da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, che vengono valutate da una giuria appositamente costituita con modalità definite dalla stessa Giunta regionale.
Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale entro il 31 luglio, una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani, che documenta e descrive:
a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Lombardia dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;
b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;
c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;
d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;
e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati in fase di attuazione della presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti dell'esame consiliare sono portati a conoscenza, in particolare, del Forum.
Art. 10
(Norma di prima applicazione)
1. Per l'anno 2022, nelle more della costituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e del Forum dei giovani di cui all'articolo 5 e della conseguente approvazione del Piano di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un programma annuale avente i contenuti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 2, comma 4.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attuazione dell'articolo 2 previste in euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
2. Alle spese derivanti dall'articolo 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, previste in euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
3. Alle spese derivanti dall'articolo 5 per le attività di promozione del Forum dei giovani, previste in euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
4. Alle spese per la 'Rete regionale servizi Informagiovani' di cui all'articolo 6, previste in euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
5. Alle spese per gli strumenti di comunicazione e informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previste in euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 si provvede con incremento di euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale ' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
6. Alla spesa per il premio regionale giovani di cui all'articolo 8, prevista per ciascun anno del triennio 2022 - 2024 in euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024, si provvede con euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024 già stanziati sui capitoli della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
8. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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