Legge Regionale 6 giugno 2022 , n. 12

Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina

(BURL n. 23 suppl. del 08 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-06-06;12

Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali delle province lombarde a base di selvaggina, legittimamente cacciata o allevata.
2. Ai fini della presente legge, per spiedo bresciano si intende la specialità culinaria tipica della provincia di Brescia, ottenuta mediante cottura allo spiedo di carni di selvaggina selvatica piccola, appartenente all'ordine dei passeriformi, prelevata a seguito di attività venatoria esercitata sul territorio lombardo nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, statali e regionali, e di carni di altre specie animali da allevamento, erbe aromatiche e burro fuso, tradizionalmente servita o preparata:
a) all'interno di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);
b) nei mercati, nelle fiere e nelle sagre di cui alla sezione III del capo I del titolo II della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
c) nelle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate dalle associazioni o dagli enti del Terzo settore;
d) nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale regionale.
3. La presente legge, nel rispetto della disciplina statale ed europea in materia, reca altresì disposizioni finalizzate a regolare gli obblighi di tracciabilità della selvaggina impiegata per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina.
Art. 2
(Valorizzazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)
1. La Regione riconosce e promuove il valore storico, culturale ed enogastronomico dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali delle province lombarde a base di selvaggina, legittimamente cacciata, al fine di preservare e tramandare nel tempo la tradizione gastronomica lombarda.
Art. 3
(Cessione della selvaggina utilizzata per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)
1. Fermi restando i divieti di vendita e commercializzazione di avifauna previsti dalla normativa nazionale ed europea e le relative sanzioni, la cessione a titolo gratuito di selvaggina selvatica piccola proveniente da attività venatoria legittimamente esercitata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali di cui alla presente legge, nonché la cessione a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità, della selvaggina selvatica piccola utilizzata per la preparazione dello spiedo bresciano e degli altri preparati a base di selvaggina, legittimamente cacciata, al consumatore finale avviene nel rispetto delle linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e rispettando gli adempimenti di cui all'articolo 4.
Art. 4
(Tracciabilità della selvaggina)
1. Il cacciatore che cede a titolo gratuito al consumatore finale la selvaggina, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, compila e consegna al cessionario una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, conservandone una copia, nel rispetto della normativa vigente. In caso di cessione agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché in caso di cessione ai soggetti o nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 1, il cacciatore che cede in via occasionale e a titolo gratuito un numero non superiore a centocinquanta capi all'anno di selvaggina selvatica piccola, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, trasmette altresì, entro i tre giorni successivi alla cessione, alla Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per il territorio presso cui ha sede il cessionario una copia della dichiarazione di cui al primo periodo.
2. I titolari degli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché i soggetti che operano nei casi previsti al comma 2 dell'articolo 1, che ricevano a titolo gratuito la selvaggina di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e di igiene, ne documentano la provenienza in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
3. L'allegato A alla presente legge riporta la dichiarazione necessaria per la cessione occasionale gratuita di selvaggina selvatica piccola, legittimamente cacciata, da parte del cacciatore direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione che riforniscono il consumatore finale o per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, o comunque ai soggetti o nelle circostanze di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 5
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative in materia venatoria, per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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