Legge Regionale 30 novembre 2022 , n. 23

Caregiver familiare

(BURL n. 48 suppl. del 02 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-30;23

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione tutela la famiglia in conformità allo Statuto d'autonomia, con adeguate politiche sociali ed economiche e attua il principio di sussidiarietà, favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.
2. La Regione, in attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto di singoli cittadini e del Terzo settore.
3. Nell'ambito delle politiche di welfare, la Regione promuove la solidarietà familiare e l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi; ne riconosce il valore sociale ed economico, nonché i rilevanti vantaggi che ne trae la collettività e ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
4. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
a) la Regione;
b) le Agenzie di tutela della salute (ATS);
c) le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) e le relative articolazioni territoriali, quali i distretti, le Centrali operative territoriali (COT) e le case di comunità, nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che operano all'interno delle stesse;
d) i comuni e gli ambiti;
e) gli enti del Terzo settore;
f) le istituzioni scolastiche.
Art. 2
(Caregiver familiare)
1. Il caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), è riconosciuto quale soggetto volontario che integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, contribuisce al benessere psico-fisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano assistenziale individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare, nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative.
2. Il caregiver familiare interagisce e integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati.
3. Il caregiver familiare svolge la propria attività volontaria di cura e assistenza anche avvalendosi di specifici percorsi formativi.
4. Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita o di chi la rappresenta ai sensi dell'ordinamento civile, è coinvolto nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e interviene nel più ampio progetto individuale.
5. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori.
Art. 3
(Funzioni della Regione e dei comuni)
1. La Regione definisce le modalità per favorire il riconoscimento e l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
2. Le ATS e le ASST, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1 e delle proprie competenze programmatorie e organizzative, riconoscono e definiscono il ruolo e l'apporto del caregiver familiare all'interno della rete di cura e di welfare locale, le attività formative e di orientamento, nonché le modalità di coinvolgimento del caregiver familiare all'interno del percorso di cura della persona assistita.
3. I comuni, attraverso i servizi sociali, i piani di zona, i distretti di riferimento e le case di comunità, assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari al caregiver familiare per svolgere assistenza qualificata.
4. La Regione promuove programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta con gli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
Art. 4
(Interventi a favore del caregiver familiare)
1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:
a) prevede, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche con il coinvolgimento delle ATS, delle ASST e dei comuni;
b) promuove la cura e l'assistenza delle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari attraverso forme di sostegno economico per l'adattamento domestico, per la fornitura di ausili e presidi adeguati e idonei a prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico e per l'eliminazione di barriere architettoniche;
c) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati e costi calmierati per le polizze stipulate dai caregiver familiari;
d) promuove iniziative e misure per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, con particolare riferimento ai caregiver familiari;
e) promuove anche attraverso forme di collaborazione con i comuni e per il tramite delle ATS e delle ASST:
1) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento del caregiver familiare nell'accesso alla rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari in relazione ai propri bisogni e compiti di cura;
2) percorsi di supporto psicologico finalizzati al conseguimento e al mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e l'utilizzo della telemedicina in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
3) interventi, programmati o di emergenza, di sollievo dal carico delle cure primarie in favore del caregiver familiare che fornisce assistenza o sostegno personale a un soggetto affetto da patologie croniche, attraverso il coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare;
f) sostiene, attraverso appositi bandi a favore degli enti del Terzo settore, progetti finalizzati all'attivazione di reti solidali e gruppi di auto mutuo aiuto destinati al caregiver familiare;
g) promuove lo sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione basati sulle nuove tecnologie a supporto dell'attività del caregiver familiare e in favore dell'assistente familiare o di un parente se richiesto dal caregiver familiare.
Art. 5
(Rete di sostegno al caregiver familiare)
1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
a) il responsabile del caso, che viene individuato nell'ambito del PAI o del più ampio progetto individuale come figura di riferimento e referente del caregiver familiare;
b) il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e l'infermiere di comunità;
c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari;
d) il Terzo settore e la solidarietà di vicinato, che possono intervenire anche al fine di contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare;
e) le Centrali operative territoriali (COT) quali punti di accesso territoriali volti a coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali.
Art. 6
(Riconoscimento delle competenze, inserimento e reinserimento lavorativo del caregiver familiare)
1. La Regione promuove, anche nell'ambito dei programmi regionali di inserimento e reinserimento lavorativo, percorsi formativi per il caregiver familiare che abbia raggiunto la maggiore età, sulla base degli specifici standard professionali e formativi, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
2. L'attestato di competenza di caregiver familiare, rilasciato ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 19/2007, è riconosciuto quale credito formativo per l'accesso agli ulteriori percorsi di formazione del sistema regionale nell'ambito di attività di assistenza alla persona, compresa la formazione dell'assistente familiare di cui alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 15 (Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari).
3. La Regione, con particolare riferimento ai giovani caregiver, favorisce il riconoscimento, da parte di scuole, università ed enti accreditati alla formazione o al lavoro, dell'esperienza maturata da studenti che abbiano prestato attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiare attraverso percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nel rispetto delle disposizioni del sistema nazionale di certificazione di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e di cui al decreto interministeriale 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze). In raccordo con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la Regione ne promuove il riconoscimento e la valorizzazione in termini di crediti formativi o come ore riconosciute anche nei progetti di alternanza scuola-lavoro e nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Art. 7
(Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento del Terzo settore)
1. Per sostenere e accompagnare il caregiver familiare nelle sue attività, la Regione, promuovendo forme di collaborazione con i comuni e in accordo con le ASST, adotta le seguenti misure:
a) promuove e supporta, anche attraverso bandi rivolti agli enti del Terzo settore, iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, riguardanti la non autosufficienza, la disabilità e il valore sociale dell'attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare, anche per favorire il benessere delle persone fragili;
b) favorisce, attraverso le forme di partecipazione previste dalla l.r. 33/2009, il coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione degli interventi sulla salute e per il benessere fisico e psicosociale delle persone con disabilità o non autosufficienti.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'integrazione del caregiver familiare nel sistema regionale di assistenza alla persona. A tal fine la Giunta regionale, dopo un anno dall'approvazione della presente legge e poi a cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della popolazione lombarda in stato di potenziale necessità di assistenza e cura alla persona;
b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge dalla Regione, dai comuni, dagli enti del sistema sociale, sociosanitario e sanitario regionale, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, le caratteristiche dei beneficiari e i risultati conseguiti;
c) il grado di inserimento del caregiver familiare nei PAI o nei più ampi progetti individuali;
d) la diffusione delle iniziative per il supporto dei caregiver nei piani di zona;
e) le eventuali criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione previste dalla presente legge e di attivazione della rete di sostegno al caregiver familiare.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1, dopo aver audito i comitati e le associazioni rappresentative dei caregiver familiari.
3. I soggetti di ogni natura coinvolti nell'attuazione della presente legge e i beneficiari degli interventi regionali sono tenuti a conferire alla Regione i dati e le informazioni necessarie alle attività valutative previste dal presente articolo.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), punti 1) e 3), f) e g), previste in euro 300.000,00 nel 2022 e in euro 290.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si fa fronte con incremento delle risorse della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione, per pari importi e medesimi esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 20.03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, quantificabili complessivamente in euro 10.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si fa fronte con incremento delle risorse della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione, per pari importi e medesimi esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 20.03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
3. Dall'articolo 4, comma 1 , lettere a), b) ed e), punto 2), e dai restanti articoli della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
4. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale p er le medesime finalità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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