Legge Regionale 22 aprile 2025 , n. 3

Interventi regionali per la promozione dell'ascolto dei giovani e per il supporto a iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile in particolare nei contesti urbani

(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;3

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, considerate la rilevanza e le criticità sociali derivanti dal fenomeno del disagio giovanile con particolare riferimento ai contesti urbani, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello Statuto d'autonomia, promuove interventi e iniziative finalizzate al contrasto e al superamento di tale problematica, nell'ottica di uno sviluppo armonico e coeso della società.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina gli interventi regionali volti a promuovere le attività di conoscenza e ascolto delle giovani generazioni, nonché a supportare l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative educative dedicate ai giovani che versano in condizioni di disagio, in particolare nei contesti urbani.
3. Gli interventi e le attività di attuazione della presente legge si svolgono nel rispetto e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2022, n. 4 (La Lombardia è dei giovani) e delle altre leggi regionali che hanno ad oggetto interventi affini.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) disagio giovanile: la condizione in cui versa una persona di età compresa tra i quattordici e i venti anni, la quale, in ragione di problematiche di natura psicologica, familiare, sociale, educativa o economica, incorre o rischia di incorrere in fenomeni di emarginazione sociale o di mancata integrazione nella società e che pone in essere o è a rischio di sviluppare la tendenza a compiere condotte non compatibili con la convivenza associata o comunque dannose per la crescita e lo sviluppo della persona, tra cui l'uso della violenza nei confronti degli altri, il bullismo, il cyberbullismo, la commissione di reati, l'abuso o la dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti o altre dipendenze patologiche ovvero l'abbandono della scuola;
b) educativa di strada: l'attività di educatori o volontari consistente nell'interazione con i giovani e nella loro educazione, svolta sul territorio e in particolare nei luoghi di ritrovo abituale delle aree urbane, e rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani, con la finalità di far emergere problematiche, bisogni, idee e risorse utili a contrastare e a superare il fenomeno del disagio giovanile, anche attraverso la trasmissione di informazioni utili ai giovani, la facilitazione del loro accesso ai servizi e alle iniziative di natura sociale e l'organizzazione di eventi o attività che consentano l'aggregazione e favoriscano la convivenza tra i giovani;
c) progetto di educativa di strada: elaborato contenente la pianificazione di uno o più interventi di educativa di strada, corredato della descrizione delle modalità di organizzazione e attuazione, nonché della indicazione delle caratteristiche e delle qualifiche dei soggetti educatori impiegati.
Art. 3
(Contributi a sostegno dei progetti di educativa di strada)
1. Il Consiglio regionale promuove e sostiene l'elaborazione e l'attuazione di progetti di educativa di strada attraverso la concessione di un contributo economico a favore degli enti organizzatori dei medesimi progetti.
2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) enti locali della Lombardia;
b) enti del Terzo settore che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al disagio giovanile, nonché associazioni culturali e sportive, aventi sede nel territorio della Regione;
c) enti ecclesiastici ed enti religiosi operanti nel territorio regionale.
3. Il contributo è concesso al fine di sostenere, anche parzialmente, l'impegno economico necessario per dare attuazione ai progetti di educativa di strada da parte dei soggetti di cui al comma 2.
Art. 4
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale emana annualmente, entro il 24 gennaio, Giornata internazionale dell'educazione, un bando finalizzato alla selezione degli enti destinatari dei contributi di cui all'articolo 3.
2. Ai fini della partecipazione al bando di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano uno o più progetti di educativa di strada, destinati ad essere attuati nelle aree urbane della Regione.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, nonché i criteri di riparto delle risorse disponibili e i limiti massimi dei contributi concedibili a ciascun soggetto, assicurando che i beneficiari dei contributi rendano conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.
Art. 5
(Pubblicazione degli esiti dell'attuazione della legge)
1. Al fine di consentire la valutazione dell'efficacia delle misure previste dalla presente legge, il Consiglio regionale pubblica gli esiti delle procedure di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Consiglio regionale promuove l'organizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza degli strumenti di intervento previsti dalla presente legge, nonché dei risultati conseguiti, anche mediante il coinvolgimento degli enti destinatari dei contributi in attività di illustrazione dei progetti attuati con il sostegno regionale.
Art. 6
(Disposizione transitoria)
1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, per l'emanazione del bando finalizzato alla selezione degli enti destinatari dei contributi di cui all'articolo 3, non si applica alla procedura indetta nell'anno 2025.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 2027 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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