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Legge Regionale
22 aprile 2025
, n. 3
Interventi regionali per la promozione dell'ascolto dei giovani e per il supporto a iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile in particolare nei contesti urbani
(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;3
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, considerate la rilevanza e le criticità sociali derivanti dal fenomeno del disagio giovanile con particolare riferimento ai contesti urbani, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello Statuto d'autonomia, promuove interventi e iniziative finalizzate al contrasto e al superamento di tale problematica, nell'ottica di uno sviluppo armonico e coeso della società.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina gli interventi regionali volti a promuovere le attività di conoscenza e ascolto delle giovani generazioni, nonché a supportare l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative educative dedicate ai giovani che versano in condizioni di disagio, in particolare nei contesti urbani.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) disagio giovanile: la condizione in cui versa una persona di età compresa tra i quattordici e i venti anni, la quale, in ragione di problematiche di natura psicologica, familiare, sociale, educativa o economica, incorre o rischia di incorrere in fenomeni di emarginazione sociale o di mancata integrazione nella società e che pone in essere o è a rischio di sviluppare la tendenza a compiere condotte non compatibili con la convivenza associata o comunque dannose per la crescita e lo sviluppo della persona, tra cui l'uso della violenza nei confronti degli altri, il bullismo, il cyberbullismo, la commissione di reati, l'abuso o la dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti o altre dipendenze patologiche ovvero l'abbandono della scuola;
b) educativa di strada: l'attività di educatori o volontari consistente nell'interazione con i giovani e nella loro educazione, svolta sul territorio e in particolare nei luoghi di ritrovo abituale delle aree urbane, e rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani, con la finalità di far emergere problematiche, bisogni, idee e risorse utili a contrastare e a superare il fenomeno del disagio giovanile, anche attraverso la trasmissione di informazioni utili ai giovani, la facilitazione del loro accesso ai servizi e alle iniziative di natura sociale e l'organizzazione di eventi o attività che consentano l'aggregazione e favoriscano la convivenza tra i giovani;
Art. 3
(Contributi a sostegno dei progetti di educativa di strada)
1. Il Consiglio regionale promuove e sostiene l'elaborazione e l'attuazione di progetti di educativa di strada attraverso la concessione di un contributo economico a favore degli enti organizzatori dei medesimi progetti.
Art. 4
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale emana annualmente, entro il 24 gennaio, Giornata internazionale dell'educazione, un bando finalizzato alla selezione degli enti destinatari dei contributi di cui all'articolo 3.
2. Ai fini della partecipazione al bando di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano uno o più progetti di educativa di strada, destinati ad essere attuati nelle aree urbane della Regione.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, nonché i criteri di riparto delle risorse disponibili e i limiti massimi dei contributi concedibili a ciascun soggetto, assicurando che i beneficiari dei contributi rendano conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.
Art. 5
(Pubblicazione degli esiti dell'attuazione della legge)
1. Al fine di consentire la valutazione dell'efficacia delle misure previste dalla presente legge, il Consiglio regionale pubblica gli esiti delle procedure di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Consiglio regionale promuove l'organizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza degli strumenti di intervento previsti dalla presente legge, nonché dei risultati conseguiti, anche mediante il coinvolgimento degli enti destinatari dei contributi in attività di illustrazione dei progetti attuati con il sostegno regionale.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia