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Legge Regionale
22 aprile 2025
, n. 4
Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento
(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;4
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della competenza e della legislazione dello Stato e in attuazione dei principi di cui all'articolo 2 dello Statuto d'autonomia, sviluppa azioni utili a prevenire, contrastare e superare le crisi da sovraindebitamento, favorendo uno sviluppo armonioso della comunità regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e realizza azioni dirette a:
a) sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione della società civile sul fenomeno del sovraindebitamento;
c) fornire assistenza personalizzata e indipendente ai debitori mediante la consulenza, anche legale, in materia di gestione del denaro e del debito, nonché assistenza sociale e psicologica;
d) favorire la collaborazione fra istituzioni e soggetti pubblici e privati operanti nel settore, agevolandone il coordinamento, al fine di prevenire l'insorgere delle crisi da sovraindebitamento, di assistere i sovraindebitati e di agevolare e supportare il percorso di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
f) sostenere la ripresa economica e l'inserimento sociale e occupazionale dei soggetti interessati da crisi da sovraindebitamento, anche a seguito della relativa composizione;
Art. 2
(Soggetti destinatari e beneficiari)
1. Ai fini della presente legge sono destinatari delle misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento tutti i soggetti presenti sul territorio regionale potenzialmente a rischio di indebitamento.
2. Ai fini della presente legge sono beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 6 i soggetti debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale e operativa nel territorio regionale.
Art. 3
(Accordi e collaborazioni fra istituzioni)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Regione promuove accordi con gli enti locali, le università, le camere di commercio, i tribunali, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e degli utenti facenti parte del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), gli enti del Terzo settore, le fondazioni e gli OCC del territorio lombardo.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati anche alla realizzazione di sportelli di consulenza sul debito e di preistruttoria o alla valorizzazione di quelli esistenti, nonché alla previsione di interventi o agevolazioni nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità, fermo restando il rispetto della normativa statale.
3. La Regione, per quanto di competenza, promuove la collaborazione con gli enti locali, le università, le camere di commercio, i tribunali e gli ordini professionali, ai fini dell'istituzione e del coordinamento nel territorio regionale degli OCC da essi istituiti, nonché per concludere accordi e convenzioni ed elaborare metodologie e prassi comuni per la loro migliore qualificazione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata avvalendosi del supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7, sentita la commissione consiliare competente, elabora, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), linee guida riguardanti le pratiche più significative e i modelli organizzativi più efficaci per il migliore funzionamento dei segretariati sociali, istituiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) costituiti in OCC, iscritti, ai sensi della vigente normativa statale, nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
5. Qualora siano riportati agli uffici competenti della Giunta regionale, anche in relazione all'attività della Cabina di regia di cui all'articolo 7 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, situazioni da cui emerga un possibile mancato rispetto delle norme che regolamentano la costituzione, il funzionamento e l'attività svolta dagli OCC del territorio lombardo, detti uffici procedono, in ottica collaborativa, a darne segnalazione al Ministero della Giustizia, competente per la vigilanza sui predetti organismi.
Art. 4
(Azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione)
1. La Regione effettua e sostiene campagne d'informazione e comunicazione volte a:
a) sensibilizzare la popolazione sull'accesso consapevole al credito e sui rischi potenziali derivanti da situazioni di squilibrio finanziario ed economico-patrimoniale;
b) realizzare attività di conoscenza e formazione a favore degli studenti sul tema dell'educazione al consumo, nonché sull'uso responsabile del denaro, promuovendo, a tale scopo, la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche e universitarie presenti sul territorio regionale;
c) realizzare attività di conoscenza e formazione preventiva di contrasto all'indebitamento delle persone e di accompagnamento dei sovraindebitati, contestuale e successiva alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, incentivando, a tali fini, la collaborazione con enti pubblici e privati, ordini professionali, fondazioni, associazioni del Terzo settore, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori facenti parte del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla l.r. 6/2003 e favorendone il coordinamento;
2. La Regione promuove, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 3, la realizzazione di convegni, seminari e altre iniziative pubbliche utili a diffondere la conoscenza di studi e ricerche sul tema del sovraindebitamento e sui fattori economici, giuridici, sociali e criminali ad esso connessi, con particolare attenzione ai fenomeni correlati della crisi d'impresa, del gioco d'azzardo patologico e dell'usura.
Art. 5
(Azioni per la prevenzione e la composizione del sovraindebitamento)
1. La Regione, anche promuovendo la collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, realizza i seguenti interventi per la prevenzione del sovraindebitamento e la sua composizione:
a) l'implementazione continua della piattaforma informatica di cui all'articolo 24 ter della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità);
b) l'apertura, diretta o promossa, di sportelli di preistruttoria, di consulenza sul debito, di assistenza e di orientamento rivolti ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché l'implementazione e il rafforzamento di quelli già esistenti;
c) la promozione o la realizzazione di attività di formazione degli operatori sociali della Regione, degli enti del servizio sociosanitario lombardo e degli enti locali, nonché di altri enti e organismi interessati ai temi della presente legge;
d) la promozione o la realizzazione di programmi e progetti specifici, volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al sovraindebitamento, nonché la tempestiva individuazione ed emersione di dinamiche familiari e imprenditoriali disfunzionali caratterizzate da carente supervisione e inadeguatezza finanziaria, mediante il coinvolgimento degli operatori economici, creditizi, bancari e sociali presenti sul territorio regionale, anche in termini di lavoro di rete, di mappatura delle criticità e di campagne di sensibilizzazione sul tema;
e) la stipulazione di accordi e protocolli d'intesa con enti, Confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di offrire supporto stabile alle azioni di prevenzione e di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e ai programmi di sostegno all'accesso al credito sul territorio regionale;
f) la promozione di interventi di contrasto ad abusi e attività improprie, anche di intermediazione, realizzate approfittando della condizione di fragilità del sovraindebitato;
g) il sostegno agli OCC, nonché agli enti del Terzo settore e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività propedeutiche all'instaurazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per l'acquisizione di strumenti o soluzioni informatiche comuni su base regionale, finalizzate alla raccolta delle informazioni, della documentazione e dei dati necessari all'accesso a tali procedure e alla semplificazione, ottimizzazione e accelerazione dell'attività istruttoria prodromica e funzionale alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
h) la promozione di accordi, anche interistituzionali, e di protocolli di intesa con enti creditori e istituti bancari, volti ad agevolare la composizione delle crisi da sovraindebitamento e ad incentivare il ricorso alle procedure della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata del sovraindebitato, anche mediante la prestazione di idonee garanzie o sostegni a fondo perduto in favore del debitore.
Art. 6
(Interventi e misure di sostegno)
1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere previste:
a) l'attivazione di servizi di supporto psicologico, per mezzo delle strutture del servizio sociosanitario lombardo, per coloro che versano in uno stato di grave turbamento connesso alla condizione di sovraindebitamento, o la presa in carico per l'attuazione delle misure socioassistenziali più appropriate rispetto alla condizione del soggetto indebitato e del suo nucleo familiare;
b) forme di sostegno all'occupazione, finalizzate in particolare al reinserimento, alla riqualificazione, alla ricollocazione lavorativa, nonché alla conservazione dell'attività lavorativa o all'avvio di attività autonoma imprenditoriale o professionale;
c) misure di supporto, di consulenza sul debito e forme di garanzia per l'accesso al credito, anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) e h), con particolare riferimento ai soggetti con segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia pubblica e privata in seguito all'accesso alla procedura di sovraindebitamento;
2. Anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 3, la Regione può concedere agli OCC del territorio lombardo iscritti nel registro di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), un contributo a fondo perduto a copertura, parziale o totale, dei costi, anche di assistenza legale e tecnica, per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, e a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti di cui all'articolo 2. In relazione al contributo di cui al presente comma, con deliberazione della Giunta regionale, con il supporto della Cabina di regia, si provvede:
a) alla definizione dei criteri, dei requisiti e della modalità per la concessione del contributo e per la selezione degli OCC idonei, nonché alla definizione dei criteri per la determinazione dell'entità del contributo stesso;
b) se necessario, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Qualora per i soggetti che avviano o abbiano in corso le procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, di cui alla legge 3/2012 o al d.lgs. 14/2019 sia accertata la difficile condizione economica unita all'emergenza abitativa, anche a seguito degli effetti derivanti dalla procedura di composizione della crisi, gli stessi sono inseriti, nella regolamentazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i beneficiari dei servizi abitativi pubblici, anche nell'ambito delle fattispecie di cui all'articolo 23, comma 13, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). Qualora i soggetti di cui al presente comma siano beneficiari di servizi abitativi pubblici, gli enti proprietari, per agevolare la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati, adottano le misure più appropriate previste in favore delle situazioni di comprovata difficoltà economica, secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 5, della l.r. 16/2016.
4. La Regione adotta ulteriori interventi, misure di sostegno e azioni di welfare nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 che propongono soluzione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, al fine di agevolare l'adozione degli strumenti di composizione della crisi e di favorire la ripresa economica e il reintegro sociale dei soggetti sovraindebitati.
5. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo sono attuati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con il supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7, tenendo in particolare considerazione i nuclei familiari con figli a carico, i giovani che si avviano alla vita autonoma e le persone fragili, compresi gli anziani e le donne in condizioni di dipendenza economica.
6. È possibile il concorso dei privati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Le relative modalità operative sono definite con deliberazione della Giunta regionale adottata con il supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7.
Art. 7
(Cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi da sovraindebitamento)
1. È istituita la Cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. La Cabina di regia è composta in base alle competenze, da:
3. La Cabina di regia è costituita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale.
4. La Cabina di regia svolge le seguenti funzioni:
b) definisce le strategie di intervento per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge;
5. La Cabina di regia può avvalersi del supporto specialistico di soggetti esperti nell'ambito di operatività della presente legge e della composizione delle crisi da sovraindebitamento, dei rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 3, nonché di soggetti non espressamente previsti nell'articolo 3, convocati per l'approfondimento delle materie di propria competenza.
6. Il funzionamento della Cabina di regia è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della competente commissione consiliare.
7. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
8. La Cabina di regia è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I componenti nominati in ragione della propria condizione di assessori o consiglieri regionali cessano di far parte della Cabina di regia al termine del proprio mandato politico o elettorale. Gli altri componenti continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
Art. 8
(Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento)
2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti dei soggetti, pubblici e privati, attivi nel supporto ai soggetti sovraindebitati o che operano nel settore del sovraindebitamento e della composizione delle crisi di cui all'articolo 3, comma 1, e degli enti che svolgono attività di concessione del credito e mediazione creditizia.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento. L'Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale entro i quarantacinque giorni successivi alla deliberazione di cui al primo periodo.
4. L'Osservatorio monitora e analizza i dati riguardanti:
a) la concessione del credito a famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi e imprese sul territorio regionale e gli indicatori di sovraindebitamento, nell'ottica delle possibili ricadute dell'attività creditizia sulla stabilità e sulla crescita del tessuto economico e sociale;
c) la diffusione e l'attività sul territorio regionale degli sportelli di consulenza e orientamento dei cittadini, al fine di rilevare la capillarità della rete di prevenzione e supporto e le caratteristiche e i bisogni dell'utenza;
d) l'accesso di sovraindebitati agli sportelli di consulenza e agli OCC, il numero, la tipologia, i tempi, i costi e la diffusione sul territorio regionale delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché le ragioni che ne ostacolano l'apertura;
5. L'Osservatorio trasmette annualmente alla Giunta regionale e alla Cabina di regia di cui all'articolo 7 una relazione sull'attività svolta in attuazione del comma 4.
Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nella prevenzione e nel contrasto alle forme di sovraindebitamento. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che informa e descrive:
a) l'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento sul territorio regionale, dando conto di eventuali differenze nella sua diffusione per territori e per fattori di causa;
b) le forme di collaborazione promosse dalla Regione con soggetti pubblici e privati, i soggetti coinvolti, gli accordi raggiunti e le azioni di coordinamento svolte;
c) le misure di formazione, sensibilizzazione e prevenzione attivate, tra quelle previste agli articoli 4 e 5, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti, le risorse assegnate e utilizzate;
d) le forme di sostegno, di cui all'articolo 6, rese disponibili e quelle più richieste da chi intraprende una procedura di sovraindebitamento, le risorse ad esse dedicate e gli esiti prodotti;
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 4, quantificate in euro 20.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 20.000,00 per l'annualità 2025 della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti', del bilancio di previsione 2025 - 2027 e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025 - 2027.
2. Alle spese per il sostegno all'acquisizione di strumenti o soluzioni informatiche comuni su base regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2025 - 2027 e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.
3. Alle spese per le azioni per la prevenzione e la composizione del sovraindebitamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d) e f), quantificate in euro 30.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 30.000,00 per l'annualità 2025 della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.
4. Alle spese per gli interventi di sostegno di cui all'articolo 6, quantificate in euro 400.000,00 per l'anno 2025, si provvede con le risorse della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia