Legge Regionale 18 luglio 2025 , n. 10

Promozione e valorizzazione della liuteria cremonese

(BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-18;10

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettere i) e l), dello Statuto d'autonomia e in coerenza con la vigente normativa regionale in materia di artigianato, promuove e valorizza la tradizione artistica e culturale artigianale della liuteria cremonese, quale patrimonio culturale immateriale UNESCO e matrice identitaria della città di Cremona.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia:
a) promuove la qualità e l'eccellenza degli strumenti musicali prodotti nel territorio cremonese;
b) sostiene e valorizza le metodologie artigianali e tutela il sapere tradizionale artigianale dei liutai cremonesi;
c) promuove la conoscenza del marchio collettivo 'Cremona Liuteria', che attesta l'origine e l'artigianalità degli strumenti musicali, sostenendo le imprese artigiane di liuteria cremonese che rispondono a criteri di qualità e autenticità così come indicati nel regolamento d'uso del marchio collettivo 'Cremona Liuteria', di cui è titolare il Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona, nell'ottica della valorizzazione della tradizione artistica della liuteria cremonese e delle relative metodologie artigianali;
d) favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale degli artigiani liutai;
e) incentiva la cooperazione tra le imprese artigiane di liuteria e le istituzioni culturali;
f) promuove la conoscenza, a livello nazionale e internazionale, del marchio collettivo 'Cremona Liuteria', di cui è titolare il Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona;
g) sostiene il turismo culturale legato alla liuteria cremonese.
3. Le misure e gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere sperimentale.
Art. 2
(Misure regionali per la promozione e il sostegno della liuteria cremonese)
1. Per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:
a) istituisce l'elenco delle imprese artigiane di liuteria aventi sede nel territorio cremonese, ne definisce i requisiti e le modalità di iscrizione e ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento, assicurando che alle imprese artigiane aderenti al Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona sia riconosciuto il titolo all'iscrizione;
b) sostiene lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese della liuteria e le istituzioni e gli enti culturali pubblici e privati;
c) sostiene le attività di contrasto alla contraffazione nel settore della liuteria condotte dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia;
d) prevede, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore culturale e della liuteria, modalità e criteri per i percorsi formativi, comunque non abilitanti, rivolti agli operatori del settore;
e) istituisce un concorso regionale finalizzato alla valorizzazione della tradizione artistica e culturale artigianale della liuteria cremonese, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie, ai conservatori e alle scuole civiche di musica e ne determina criteri e modalità di attuazione;
f) favorisce l'accesso a percorsi di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso la divulgazione delle tecniche di costruzione manuali e professionali, nonché delle caratteristiche degli strumenti realizzati;
g) promuove, anche attraverso canali digitali e all'estero, in coerenza con il riconoscimento di qualità artigiana di cui alla normativa vigente, il valore territoriale e culturale della liuteria cremonese, prevedendo anche iniziative di marketing, comunicazione e diffusione della conoscenza del marchio collettivo 'Cremona Liuteria' e dell'attività artigianale di liuteria. Tali iniziative sono finalizzate anche a stimolare il turismo e l'interesse per la cultura della liuteria e ad avvicinare i giovani alla professione artigiana liutaria;
h) promuove la partecipazione del Consorzio e delle imprese di cui alla lettera a) a fiere e manifestazioni di settore e favorisce l'allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti della liuteria cremonese, anche tramite accordi di partenariato pubblico-privato;
i) nell'ambito della 'Giornata mondiale del Violino Cremonese', che ricorre il giorno 13 dicembre di ogni anno, promuove eventi che celebrano la tradizione liutaria cremonese, coinvolgendo istituzioni scolastiche, teatri, orchestre e istituzioni culturali pubbliche e private;
j) promuove iniziative di comunicazione a beneficio del consumatore e a sua tutela.
2. Per le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) non sono previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Azioni regionali a tutela della produzione artigiana)
1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione sostiene le attività di contrasto alla contraffazione che la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia conduce mediante iniziative di sensibilizzazione e di tutela delle imprese del settore della liuteria cremonese, sviluppando specifiche azioni, concordate con il sistema camerale, a valere sull''Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo', senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 4
(Rapporto informativo annuale sul mercato della liuteria cremonese)
1. La Giunta regionale, promuovendo forme di collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, realizza annualmente un rapporto informativo sull'andamento del mercato della liuteria cremonese al fine di indirizzare le attività di promozione e sostegno a favore delle imprese artigiane di liuteria.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente gli esiti di quanto emerso dal rapporto di cui al comma 1.
3. Per le attività del presente articolo non sono previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dagli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h), i) e j), stimate in euro 100.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria PMI e artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio 2025-2027 e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.
2. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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