Legge Regionale 4 maggio 2026 , n. 9

Disposizioni per la valorizzazione e il recupero dei mulini storici della Lombardia

(BURL n. 19, suppl. del 07 Maggio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-04;9

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge persegue la finalità di valorizzare e recuperare i mulini storici presenti sul territorio regionale lombardo, nonché il patrimonio storico, culturale e sociale a essi collegato, riconoscendo i mulini storici come elementi qualificanti della rigenerazione urbana e rurale, dello sviluppo locale e del turismo sostenibile e ne implementa la conservazione, la conoscenza, la pubblicità, la fruibilità e il loro recupero e riattivazione ai fini della produzione di energia rinnovabile locale a basso impatto ambientale.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati mulini storici gli impianti producenti lavoro meccanico derivato dallo sfruttamento di una forza prodotta dal vento, dall'acqua, dalla spinta animale o umana costruiti prima del 1948.
3. La Regione riconosce l'interesse pubblico dei mulini storici in quanto patrimonio storico, culturale, ambientale, scientifico, sociale ed economico, parte fondamentale del paesaggio lombardo e testimonianza dell'ingegno lombardo nello sfruttamento energetico delle risorse naturali rinnovabili.
4. La Regione riconosce la pluralità delle condizioni strutturali e funzionali dei mulini storici. Tale pluralità costituisce principio guida per la modulazione delle politiche regionali e dei criteri di ammissibilità ai benefici previsti dalla presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge si coordinano con la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) e si inseriscono nel sistema regionale di programmazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali.
Art. 2
(Tipologie di intervento)
1. La Regione:
a) anche in collaborazione con gli enti locali e le associazioni operanti sul territorio, effettua il censimento e la catalogazione dei mulini storici lombardi, distinguendoli tra funzionanti e non funzionanti, da realizzarsi prioritariamente attraverso l'integrazione e l'aggiornamento dei dati già presenti nei sistemi informativi regionali in materia di beni culturali, nonché mediante il recepimento del lavoro già svolto, nel rispetto del principio di sussidiarietà, da enti e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della tutela e valorizzazione dei mulini storici, ai sensi della l.r. 25/2016;
b) al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei mulini storici, garantisce pubblico accesso ai dati relativi a tali manufatti;
c) sostiene la fruibilità dei mulini storici attraverso la loro integrazione nelle politiche turistiche, inserendoli negli itinerari culturali, paesaggistici, sportivi, enogastronomici e istituendo a tal fine il percorso delle valli e vie dei mulini storici della Lombardia, anche attraverso la creazione di una rete regionale dei mulini storici e l'adozione di un marchio identificativo regionale;
d) valorizza il patrimonio storico, anche immateriale, riguardante i mulini storici della Lombardia, sia come chiave di lettura per la risoluzione delle sfide contemporanee, sia come elemento di rigenerazione delle aree rurali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei mulini situati nelle aree interne e nei contesti rurali;
e) nel rispetto della normativa vigente, promuove, a beneficio dei proprietari dei mulini storici, misure di semplificazione oltre che strumenti di accompagnamento e supporto finalizzati al mantenimento, alla valorizzazione e alla sostenibilità dei mulini storici, garantendone la continuità funzionale, la conservazione e il rispetto della loro natura storica e tecnica;
f) nel rispetto della normativa vigente, incentiva l'utilizzo dei mulini nelle politiche di generazione elettrica, anche al fine di sostenere lo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica);
g) sostiene, mediante contributi economici, il recupero, la ristrutturazione e la riattivazione dei mulini storici lombardi e riconosce, nell'ambito dei bandi regionali di rigenerazione urbana e rurale, priorità alle azioni finalizzate al recupero, alla ristrutturazione e alla riattivazione dei mulini;
h) promuove incontri e sinergie tra le associazioni che si occupano dei mulini storici lombarde, italiane, europee, gli enti locali e gli altri operatori del settore attivi sul territorio;
i) promuove, di intesa con gli enti locali, la valorizzazione della presenza dei mulini storici e delle loro pertinenze nei piani di governo del territorio, con particolare riferimento al Piano delle regole;
j) individua e valorizza i mulini storici all'interno del Piano paesaggistico regionale.
Art. 3
(Istituzione della settimana regionale dei mulini storici)
1. La Regione istituisce la settimana regionale dei mulini storici, individuata nella terza settimana del mese di maggio.
2. In tale settimana, la Regione, in collaborazione con gli Uffici di presidenza del Consiglio regionale e della commissione competente, pubblicizza e promuove iniziative, progetti e workshop organizzati da enti e associazioni per diffondere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei mulini storici, anche coinvolgendo, nel rispetto della relativa autonomia, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le università.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale istituisce un riconoscimento non oneroso per le migliori progettualità riguardanti i mulini storici lombardi presentate durante la settimana regionale dei mulini storici.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) e i), stimate in euro 80.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con incremento di euro 80.000,00, per ciascun anno del triennio 2026-2028, della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno dl triennio 2026-2028, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascun anno del triennio 2026-2028, della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Conto capitale' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
3. Alle spese derivanti dall'articolo 3 della presente legge, stimate in euro 20.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con incremento di euro 20.000,00, per ciascun anno del triennio 2026-2028, della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
4. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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