Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 3

Incentivi e contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;3

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i criteri di accesso, le priorità di concessione e le modalità di erogazione di incentivi e contributi che la Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 50, concede al fine di favorire le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di realizzazione di opere infrastrutturali e di ricerca e studio attinenti al servizio idrico integrato.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) 'Legge': legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche';
b) 'servizio idrico integrato': servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 47 della Legge;
c) 'gestori': soggetti cui compete la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato in conformità all'articolo 2, comma 4, della Legge;
d) 'Autorità': Autorità d'ambito di cui all'articolo 48, comma 1, della Legge;
e) 'Piano d'ambito': programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera d), della Legge;
f) 'Finlombarda S.p.A.': società finanziaria regionale di cui all'articolo 11 della Legge;
g) 'soggetti concedenti': Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., cumulativamente.
Art. 3
(Modalità di intervento)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede, nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori, incentivi e contributi di cui all'articolo 1, anche avvalendosi, ai sensi dell'articolo 11 della Legge, di Finlombarda S.p.A., sulla base di apposito atto che la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. definiranno concordemente.
2. In particolare, in relazione alle finalità di contributi e incentivi indicate all'articolo 1:
a) Finlombarda S.p.A. opera a favore dei gestori, mediante concessione di finanziamenti, prestazione di garanzie e assunzione di partecipazioni, secondo quanto indicato al comma 4, per la realizzazione di attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e di realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato;
b) la Regione Lombardia opera a favore delle Autorità, mediante concessione di incentivi e contributi per ricerche e studi attinenti al servizio idrico integrato, gli studi devono essere attinenti al miglioramento della qualità ed efficienza del servizio ricompresi nell'ambito dell'Autorità richiedente.
3. Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 50 della Legge, procedono, rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) ed a), alla concessione di incentivi e contributi, verificato il rispetto dei criteri di accesso di cui all'articolo 4 e a seguito di istruttoria avente ad oggetto l'applicazione delle priorità di concessione di cui all'articolo 5, nonché, limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettera a), di una valutazione di natura economico-finanziaria, condotta da Finlombarda S.p.A. al fine di verificare la fattibilità e la sostenibilità di ciascuna iniziativa.
4. Finlombarda S.p.A., nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, impiega la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), provvedendo all'erogazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie o assunzioni di partecipazioni, escluse le partecipazioni di maggioranza e comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
5. Con appositi atti i soggetti concedenti disciplinano gli ulteriori profili relativi a ciascuna specifica iniziativa, ivi incluse le puntuali modalità di erogazione.
Art. 4
(Criteri di accesso agli incentivi e contributi)
1. I criteri di accesso disciplinati dal presente Regolamento costituiscono i requisiti minimi per la presentazione delle richieste volte all'ottenimento di incentivi e contributi di cui all'articolo 1.
2. La richiesta per l'ottenimento di incentivi e contributi può essere presentata nel rispetto dei seguenti criteri di accesso:
a) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), presentazione della richiesta da parte dei gestori;
b) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), presentazione della richiesta da parte delle Autorità;
c) assenza, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, di cause interdittive, di incapacità o di divieti, anche temporanei, a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, previsti dalla legge o prestabiliti e resi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, dai soggetti concedenti in occasione delle singole procedure di concessione di incentivi e contributi;
d) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispondenza degli interventi proposti con la programmazione contenuta nel piano d'ambito approvato, attestata dall'Autorità.
3. In occasione delle singole procedure di concessione degli incentivi e contributi, i soggetti concedenti possono prestabilire e rendere pubbliche, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, ulteriori prescrizioni specifiche.
Art. 5
(Priorità di concessione degli incentivi e contributi)
1. I soggetti concedenti assegnano incentivi e contributi, nel rispetto dell'ordine di priorità sotto individuato, alle richieste che abbiano ad oggetto:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti realizzati direttamente da gestori che siano società pubbliche rappresentative dell'ambito;
b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, della fusione o aggregazione dei soggetti proprietari;
c) programmi di miglioramento ed adeguamento di impianti e delle reti esistenti progettati e/o ristrutturati per prestazioni di eccellenza, con soluzioni progettuali tecnologicamente estensibili ad altri ambiti e bacini, con l'obiettivo di ridurre la dispersione delle acque potabili e la contaminazione dovuta a sversamenti di reti fognarie, con particolare riferimento al telecontrollo di reti e delle loro tratte principali in attuale servizio;
d) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispondenza dell'intervento proposto con la programmazione adottata a livello di bacino idrografico;
e) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, di affidamenti congiunti interambito;
f) programmi di ricerca o riattivazione di pozzi o sorgenti potabili anche di scarsa entità con lo scopo di formare una rete di pozzi o sorgenti, riserve idriche strategiche per ogni ambito;
g) attivazione di risorse pubbliche con l'impiego di strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
h) impiego di tecnologie ad elevato contenuto innovativo che perseguano anche il risparmio idrico.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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