Regolamento Regionale 10 marzo 2017 , n. 1

Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)

(BURL n. 11, suppl. del 13 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-03-10;1

Art. 1
(Modifiche al r.r. 6/2014)(1)
1. Al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 'Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente' sono apportate le seguenti modifiche:
a) Dopo il comma 2, dell'articolo 2, è inserito il seguente:
'2 bis. Quando i servizi di cui al comma 2 riguardano il trasporto studenti, ferma restando l'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) si applica altresì l'articolo 10 bis.';
b) Alla fine del comma 3, dell'articolo 2, sono aggiunte le seguenti parole: ', anche se adibiti al trasporto scolastico ai sensi del citato d.m. 31 gennaio 1997; per i servizi di cui al comma 2 bis, per autobus si intendono anche quelli di cui all'articolo 2, punto 2.1.1. dell'Allegato al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus).;
c) alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 3, le parole 'e con anzianità massima non superiore a quindici anni' sono sostituite dalle seguenti: 'e con anzianità massima non superiore a diciassette anni' e le parole 'i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque avere un'età superiore a cinque anni;' sono sostituite dalle seguenti: 'nel caso di incremento o sostituzione del parco autobus esistente i mezzi non possono comunque avere un'età superiore a sette anni;';
d) il comma 2, dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'2. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del T.U.I.R. oppure che pur prive di una stabile organizzazione operano in Lombardia in via continuativa devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. Si considera operante in via continuativa l'impresa che svolge l'attività in Lombardia sulla base di un contratto che prevede una durata superiore a 30 giorni o la ripetizione del servizio per più di dieci volte. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Lombardia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione o è svolta l'attività in via continuativa, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4.';
e) al comma 2, dell'articolo 4, dopo le parole 'ai sensi dell'art. 162 del T.U.I.R.', sono inserite le seguenti: ', o dove è svolta l'attività in via continuativa';
f) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
'Art. 10 bis
(Trasporto scolastico)
1. Ai fini dell'esercizio dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2 bis, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), h) ed i), oltre ad avere la disponibilità di un parco autobus immatricolato in uso di terzi adibito a uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a venti anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2.
3. I soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2 bis, presentano apposita SCIA in conformità alla disciplina di cui all'articolo 4, che si applica per le parti compatibili con il presente articolo.
4. I soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 2, comma 2 bis, sono tenuti ad iscriversi nel Registro Regionale di cui all'articolo 5, senza oneri a loro carico.
5. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano ai soggetti di cui al comma 4 in quanto compatibili con il presente articolo.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)', esercitano i servizi di cui all'articolo 2, comma 2 bis, sono tenuti a presentare la SCIA di cui all'articolo 4 ed ad iscriversi nel Registro di cui all'articolo 5 entro il 31 dicembre 2017; per tali soggetti il requisito dell'anzianità massima di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 21 febbraio 2019.';
g) ai commi 2 e 5 dell'articolo 11, le parole 'ventiquattro mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'quarantotto mesi';
h) al comma 6 dell'articolo 11 le parole 'per un periodo massimo di 2 anni' sono sostituite dalle seguenti: 'per un periodo massimo di quattro anni';
i) alla fine del comma 6, dell'articolo 11, è aggiunto il seguente periodo: 'In particolare, possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente: i) sino al 31 dicembre 2017, gli autobus con data di prima immatricolazione anteriore al 1° gennaio 1993; ii) sino al 31 luglio 2018, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1993 e anteriore al 1° gennaio 1997; iii) sino al 21 febbraio 2019, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1997 e che non rispettano il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).';
j) al comma 7 dell'articolo 11 le parole 'entro due anni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro quattro anni'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 22 dicembre 2014, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi