Legge Regionale 29 ottobre 2019 , n. 17

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi

(BURL n. 44, suppl. del 31 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-29;17

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, in conformità con la legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), prevede disposizioni in favore dei soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), quale dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, e ha lo scopo di:
a) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pediatri di libera scelta (PLS), istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo;
b) promuovere, in particolare, attività di screening e di individuazione precoce dei segnali predittivi di DSA per i soggetti che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e il primo anno della scuola primaria, nell'ambito di una stretta collaborazione tra i soggetti di cui alla lettera a);
c) promuovere percorsi riabilitativi finalizzati a potenziare e facilitare l'apprendimento, ad agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con diagnosi di DSA;
d) promuovere percorsi di diagnosi di DSA anche in favore di soggetti che hanno superato l'età evolutiva;
e) garantire le condizioni affinché i soggetti con diagnosi di DSA si realizzino in ambito scolastico, nella formazione professionale, nel lavoro e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona.
Art. 2
(Iniziative di informazione e sensibilizzazione)
1. La Regione promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con DSA.
2. Le iniziative di cui al comma 1, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, alle istituzioni universitarie, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai PLS, agli operatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché dei consultori pubblici e privati accreditati.
3. La Giunta regionale individua nel mese di ottobre la giornata dedicata ai disturbi specifici di apprendimento.
4. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Art. 3
(Interventi per la formazione del personale docente)
1. La Regione prevede, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'attivazione di iniziative di formazione rivolte al personale docente per fornire adeguati strumenti per:
a) l'individuazione precoce dei DSA;
b) l'adozione di precorsi didattici specifici;
c) l'adozione di percorsi di potenziamento;
d) il monitoraggio dei DSA.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con le istituzioni universitarie.
Art. 4
(Contributi)
1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia), la Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con diagnosi di DSA.
2. La Regione, tenuto conto del Protocollo d'Intesa di cui all'articolo 8, prevede l'erogazione di contributi per le attività di individuazione dei segnali predittivi di DSA, al fine della diagnosi precoce, nonché per le attività di potenziamento e formazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché, sentita la commissione consiliare competente, i criteri di erogazione dei medesimi contributi.
Art. 5
(Interventi in ambito sanitario)
1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con diagnosi di DSA attraverso:
a) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione anche in collaborazione con le istituzioni universitarie;
b) la previsione in ogni Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia-Adolescenza (UONPIA) di operatori specializzati nei DSA;
c) la predisposizione di iniziative volte a favorire l'individuazione precoce dei segnali predittivi e il monitoraggio dei DSA;
d) la predisposizione di attività di screening volte a favorire l'individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
2. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e delle istituzioni formative regionali, determina le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), secondo il Protocollo d'Intesa di cui all'articolo 8.
Art. 6
(Concorsi regionali)
1. La Regione garantisce nelle procedure di concorso pari opportunità ai soggetti con diagnosi di DSA certificata secondo le procedure in vigore.
Art. 7
(Comitato tecnico regionale DSA)
1. Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato tecnico regionale DSA, con funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, di cui fanno parte:
a) un componente designato dagli assessorati competenti in materia di welfare, istruzione, politiche sociali e famiglia; il componente designato dall'assessorato al welfare svolge le funzioni di coordinatore;
b) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;
c) due componenti in rappresentanza degli Uffici scolastici territoriali;
d) due neuropsichiatri dell'infanzia, un neurologo, uno psicologo e un logopedista designati dai rispettivi ordini o associazioni professionali di appartenenza;
e) un pediatra di libera scelta designato dall'ordine professionale di appartenenza;
f) due rappresentanti degli atenei lombardi sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, di psicologia e di scienze dell'educazione e della formazione, designati dal Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde tra i delegati dai Rettori per il supporto e il coordinamento delle iniziative a favore degli studenti con disabilità e DSA;
g) un rappresentante dei comuni designato da ANCI Lombardia;
h) un rappresentante delle associazioni DSA maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle associazioni stesse.
2. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisite le designazioni, costituisce il Comitato e, sentita la commissione consiliare competente, ne definisce le modalità di funzionamento.
4. La composizione del Comitato si rinnova a ogni legislatura.
Art. 8
(Protocollo di Intesa)
1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale DSA, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Protocollo di Intesa con l'Ufficio scolastico regionale, avente ad oggetto, tra l'altro, la realizzazione di attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, da svolgersi dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia al primo anno della scuola primaria, nonché interventi di potenziamento e formazione.
Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento. A tal fine, dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione che documenta e descrive, anche attraverso le modalità della ricerca-azione:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le modalità di coordinamento e interazione realizzate;
c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche socio-demografiche;
d) gli eventuali aspetti problematici emersi nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
e) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire a Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 10
(Disposizione transitoria)
1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 4 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento) e relativi atti attuativi. Ai procedimenti amministrativi pendenti si applicano, fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
(Abrogazione della l.r. 4/2010)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 4 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento)(1).
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui all'articolo 2, stimate in euro 200.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, si provvede con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.
2. Alle spese di cui all'articolo 5, previste per euro 5.000.000,00 nel 2019 si provvede con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021. Per gli esercizi successivi al 2019 dette risorse sono ridefinite nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, compatibilmente alla sostenibilità della spesa.
3. Alle spese di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, si provvede per euro 50.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 con le risorse allocate alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 2 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.
4. Alle spese di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede per euro 50.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 23/1999, al sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, minori e giovani con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) allocate alla missione 12 'Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia', programma 5 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.
5. Per gli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per la medesima finalità.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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