Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono indicate, a livello di missioni e programmi, nella tabella A (Allegato 1).
Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020)
1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 8.573.295.588,30 di cui euro 5.942.697.225,79 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed euro 2.630.598.362,51 riferiti al conto ordinario.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019)
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2019, è quantificato in euro 1.104.054.564,66. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 400.071.678,89 mentre la quota vincolata a euro 588.049.814,52. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti l'avanzo di bilancio al 31 dicembre 2019 è quantificato in euro 115.933.071,25.
2. Conseguentemente alla determinazione dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 115.933.071,25 non si dà corso all'indebitamento relativo a debito autorizzato ma non contratto previsto all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020/2022) per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2019.
3. In relazione alla determinazione dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2019 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti' -Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di euro 350.000.000,00.
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di euro 350.000.000,00.
4. Sono altresì ridotti gli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2020/2022 in misura corrispondente agli oneri di ammortamento previsti per il triennio 2020/2022 in relazione all'indebitamento di cui al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 26/2019.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L'avanzo di bilancio risultante al 31 dicembre 2019, pari a euro 115.933.000,00 è destinato nell'esercizio finanziario 2020 per euro 33.000.000,00 a copertura dei minori introiti di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 e per euro 82.933.000,00 al 'Fondo per l'applicazione dell'art. 46 della legge 89/2014 così come modificato dall'art. 1 commi 680 e 682 della legge 208/2015' di cui alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Alla Fondazione delle Stelline, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione ai sensi della legge regionale 24 maggio 1985, n. 51 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline), è riconosciuto, in base all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), un contributo per spese di investimento di euro 2.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2021-2022. A tal fine, per gli anni 2021 e 2022 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 annui alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 3, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
5. L'articolo 4 della l.r. 51/1985(2)è abrogato. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto e l'atto costitutivo della Fondazione delle Stelline sono adeguati alla modifica di cui al presente comma.
6. Nell'ambito delle politiche di supporto regionale a grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale è autorizzata l'assegnazione a Explora s.c.p.a. delle risorse pari a:
a) euro 400.000,00 per l'anno 2020 a valere sulle risorse della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' destinate alla promozione e valorizzazione del grande evento sportivo 'Discesa libera e combinata coppa del mondo Bormio 2020' che si terrà a Bormio il 28 e 29 dicembre 2020;
b) euro 270.000,00 per l'anno 2020 a valere sulle risorse della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' per il finanziamento del 'Giro d'Italia - tappa finale Cernusco sul Naviglio - Milano' previsto il 25 ottobre 2020.
7. La dotazione del 'Fondo FRIM FESR 2020', istituito e conferito a Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'articolo 4, comma 29, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è rideterminata per l'anno 2020 in euro 9.000.000,00, assicurati per euro 7.500.000,00 con le risorse già trasferite a Finlombarda s.p.a. e per euro 1.500.000,00 con le risorse, da trasferire, allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
8. Al fine di semplificare e agevolare la cessione dei crediti fiscali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento sismico di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), Regione Lombardia, attraverso Finlombarda s.p.a., compatibilmente col provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, favorirà l'istituzione e l'implementazione di una piattaforma elettronica per la cessione dei crediti fiscali, anche con funzione di camera di compensazione di debiti e crediti tra soggetti privati. A tal fine, per l'esercizio 2020 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
9. Per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di euro 200.000,00, prevista alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022, dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020-2022) per l'acquisizione delle quote di Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per la partecipazione totalitaria di Explora S.c.p.a. da parte di Regione Lombardia, è incrementata di euro 391.152,00 a seguito della rideterminazione del valore pro quota delle partecipazioni acquisite in funzione del patrimonio netto. L’incremento del contributo di funzionamento a favore di Explora s.p.a. di cui alla missione 7 ‹Turismo›, programma 7.01 ‹Sviluppo e valorizzazione del turismo› - Titolo 1 ‹Spese correnti› per l’importo pari a 864.477,00 euro, previsto con la presente legge per l’anno 2020, si intende destinato alla copertura integrale dei costi di funzionamento della medesima società in relazione all’intero esercizio 2020.(3)
10. L'indennità di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo), prevista per il Presidente e per i componenti esterni dell'Organismo regionale per le attività di controllo, è aumentata di euro 10.000,00 annui al fine di far fronte agli spettanti oneri di natura previdenziale. La relativa spesa, rideterminabile ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, è autorizzata a partire dal 2021 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
11. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2018(4)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'indennità corrisposta è da intendersi al netto di IVA, oneri previdenziali e assistenziali.'.
12. Al fine di garantire la realizzazione del nuovo Sistema Informativo Regione Aler (SIREAL) integrato con i sistemi regionali, attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema in uso presso le quattro ALER e la sua estensione ad ALER Milano, è autorizzata alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la complessiva spesa di € 8.801.856,00 a partire dall'esercizio finanziario 2021 sino all'esercizio 2027, suddivisa come di seguito indicato:

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
733.488,00
1.466.976,00
1.466.976,00
1.466.976,00
1.466.976,00
1.466.976,00
733.488,00

13. Alle spese derivanti dal comma 12 a carico del bilancio regionale 2020-2022 si fa fronte per gli anni 2021 e 2022 con le riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese ' (Allegato 3) di cui al comma 19 del presente articolo; alle spese oltre il pluriennio per gli anni dal 2023 al 2027, riportate nell'Allegato 10 della presente legge, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
14. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) (5)è sostituito dal seguente:
'13. Alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale è autorizzata per gli anni dal 2021 al 2023 la complessiva spesa di euro 10.000.000,00 suddivisa rispettivamente in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, euro 2.500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2023 da destinarsi nell'ambito della programmazione negoziata alle nuove sedi universitarie di Bergamo all'interno delle ex Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo'.
15. Alle spese derivanti dal comma 14 a carico del bilancio regionale 2020-2022 si fa fronte per gli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle operazioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3) di cui al comma 19 del presente articolo; alla spesa oltre il pluriennio per l'anno 2023, riportata nell'Allegato 10 della presente legge, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
16. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' per un contributo straordinario annuo finalizzato al funzionamento del 'Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti di Brescia'. Il contributo è erogato a titolo di cofinanziamento a integrazione delle quote contributive corrisposte dagli enti partecipanti come da statuto.
17. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Sostegno alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio' per spese sostenute nell'interesse della Regione) (6)le parole '350.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 250.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021' sono sostituite dalle seguenti: '380.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 280.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021'.
18. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2020-2022 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazioni di entrate' e tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegati 2 e 3).
19. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
Art. 5
(Modifiche agli articoli 1, 3 e 4 della l.r. 9/2020 )
1. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 1è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.530.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023.';
b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il ricorso all'indebitamento per complessivi euro 3.530.000.000,00, rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023; a tal fine la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti' - Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2020-2023 è incrementata di euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023.';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denominato 'Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali' e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a.. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità di gestione del fondo.';
d) al comma 10 dell'articolo 1, il periodo 'La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 2.600.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 2.470.000.000,00 confluisce nell'anno 2021 all'apposito fondo 'Interventi per la ripresa economica' che Regione istituisce alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022' è sostituito dal seguente: 'La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 3.130.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 3.000.000.000,00 confluisce, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, nell'apposito fondo 'Interventi per la ripresa economica' che Regione istituisce alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli anni 2020-2022 e successivi.';
e) il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'14. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2022 con riferimento all'indebitamento degli anni 2020 e 2021, dal 1° gennaio 2023 con riferimento all'indebitamento dell'anno 2022 e dal 1° gennaio 2024 con riferimento all'indebitamento dell'anno 2023. I relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2022 in euro 38.149.427,00 per quanto riguarda la quota interessi e in euro 62.894.243,00 per quanto riguarda la quota capitale, trovano capienza, rispettivamente nel 2022 e per gli anni successivi, negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 1 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi. A tali oneri è assicurata la copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.';
f) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Attribuzione della competenza a irrogare le sanzioni per infrazioni durante l'emergenza da COVID-19 e destinazione delle relative risorse)
1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle medesime violazioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', non è ancora stata emanata l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981. In tal caso, gli uffici regionali trasmettono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della sopracitata legge regionale all'autorità competente, individuata ai sensi del comma 1, la documentazione inerente all'accertamento, nonché eventuali scritti difensivi e documenti, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 689/1981.
3. Gli introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle misure regionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, accertate prima dell'entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', sono destinati per l'anno 2020 alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle violazioni in base all'articolo 13 della legge n. 689/1981.';
g) al comma 1 dell'articolo 4 l'importo di 'euro 70.000.000,00' è sostituito dal seguente: 'euro 450.000.000,00'.
2. Agli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate dal presente articolo alla l.r. 9/2020 si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
Art. 6
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:
a) per il valore complessivo di euro 175.632,58 riferito all'acquisizione di servizi di natura legale svolti tra gli anni 2002-2015 senza preventivo impegno di spesa;
b) per il valore complessivo di euro 48.826,84 riferito al servizio di acquisto di spazi pubblicitari per una campagna di comunicazione delle principali iniziative regionali per i mesi di luglio - dicembre 2019, svolto dall'agenzia Wavemaker nei mesi di settembre -dicembre 2019 senza preventivo impegno di spesa;
c) per il valore complessivo di euro 23.002,54, di cui euro 17.442,50 riferiti all'anno 2019 ed euro 5.560,04 all'anno 2020, relativo al servizio di presa e consegna documenti svolto senza preventivo impegno di spesa da Poste Italiane s.p.a.;
d) per il valore complessivo di euro 89,85 riferito all'anno 2019 e relativo al mancato impegno delle spese amministrative e di tenuta del conto corrente del Funzionario Delegato di Bruxelles da parte dell'istituto di credito ING Direct;
e) per il valore complessivo di euro 793.000,00 relativo all'attivazione, senza preventivo impegno di spesa, a partire dal 1° novembre 2019 della convenzione, di durata quinquennale, con la cooperativa agricola Del Bidente per l'acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 1, quantificati in euro 175.632,58 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1, quantificati in euro 48.826,84 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1, quantificati in complessivi euro 23.002,54 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera d) del comma 1, quantificati in euro 89,85 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1, quantificati in euro 793.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 7
1. All'articolo 85 septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Con l'accettazione delle delegazioni di pagamento il tesoriere è autorizzato ad accantonare somme a valere su specifiche entrate o ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria al fine di disporre delle risorse necessarie agli adempimenti previsti e assunti e a versare ai creditori l'importo integrale dovuto entro le rispettive scadenze.';
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 8
1. Alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione)(9)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. È fatto obbligo di utilizzare lo stemma della Regione in relazione alla concessione di contributi regionali, anche parziali, finalizzati alla realizzazione o all'acquisto di opere, beni o servizi. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali', definisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.'.
Art. 9
(Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 4/2020)
1. Alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Con riferimento ai contributi di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni. Istituzione del Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) la costituzione in mora, prevista all'articolo 28 septies, comma 6, della l.r. 34/1978, per l'annualità 2020 può essere effettuata entro il 31 dicembre.';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 3è inserito il seguente:

'2 bis. Le risorse di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate per l'attuazione delle politiche sociali finalizzate a fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.'.
Art. 10
1. All'articolo 151 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
'b) è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal comma 6, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico­ sanitarie.';
b) il comma 5 bis è abrogato.
Art. 11
(Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da COVID-19)
1. Gli enti locali, beneficiari di contributi ai sensi delle leggi regionali di settore, sono autorizzati, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, ad utilizzare le economie sui costi complessivi individuati dal quadro economico di progetto, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, per far fronte a maggiori spese connesse all'adozione di misure intese a fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
Art. 12
(Disposizione sull'ospitalità agrituristica a seguito dell'emergenza da COVID-19)
1. Per l'annualità 2020 è consentito alle aziende agrituristiche, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 151, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati già indicati nel certificato di connessione ad un numero di ospiti superiore a quello riportato nello stesso certificato di connessione, nel limite massimo delle mancate presenze nel periodo di sospensione dell'attività disposto a seguito dell'emergenza da COVID-19, fermi restando i limiti strutturali e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Art. 13
(Riduzione per gli anni 2020 e 2021 dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive)(12)
1. Al fine di sostenere le attività economiche e turistico-ricettive colpite dalla crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, i canoni di concessione demaniale previsti dalle tabelle A, B, C ed E, di cui all'allegato II del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)), sono ridotti per gli anni 2020 e 2021 del trenta per cento per le categorie di concessionari 'imprese con finalità turistiche', 'operatori di aziende ricettive all'aria aperta', 'strutture alberghiere', 'attività di somministrazione di cibi e bevande', 'cantiere nautico' e 'operatore nautico'.(13)
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1è comunque fatta salva l'applicazione del canone minimo previsto dalle tabelle di cui al medesimo comma 1.
3. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e dall'articolo 8, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), sono autorizzati a trattenere la quota dei canoni di concessione demaniale di spettanza regionale derivante dall'applicazione della riduzione di cui al comma 1.
3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per la qualificazione e l’inquadramento della misura di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).(14)
4. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 relativi al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 3.0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', stimati per l'anno 2020 in euro 600.000,00 e per l'anno 2021 in euro 900.000,00, si fa fronte con una corrispondente riduzione delle spese di cui alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', come riportato nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
Art. 14
(Interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico. Modifica dell'articolo 20 della l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(15)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Gli interventi che comportano l'asportazione di sedimenti di cui al comma 2, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all'interno del medesimo corso d'acqua, sono realizzati nell'ambito di piani e programmi regionali finalizzati al ripristino del buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua o mediante programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, strutturati a scala di bacino, redatti dalla Regione sulla base degli obiettivi di riduzione del rischio idraulico e di miglioramento dello stato dei corpi idrici previsti dagli atti di pianificazione regionale e di bacino, nel rispetto dell'articolo 117 del d.lgs.152/2006.

2 ter. Qualora il materiale litoide di cui al comma 2 bis abbia valore commerciale, la relativa asportazione dagli alvei appartenenti al demanio è concessa, da parte degli enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile, già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 97 del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, previa corresponsione di un canone o mediante valorizzazione del materiale estratto nel rapporto tra l'ente gestore del reticolo idrico di competenza e l'appaltatore di lavori idraulici secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale).

2 quater. L'asportazione dei sedimenti dagli alvei per le finalità di cui al comma 2 ter è effettuata:
a) mediante interventi compresi negli atti di programmazione ordinaria e straordinaria di difesa del suolo o realizzati in somma urgenza, anche con eventuale ricorso alla compensazione di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2009;
b) previo rilascio di una concessione per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2 bis, che possono prevedere la movimentazione di materiale e, in tal caso, anche l'asportazione di tale materiale; il rilascio della concessione per l'uso delle aree e per l'asportazione del materiale è subordinato alla corresponsione di un canone per la relativa estrazione dall'alveo, in luogo delle tariffe dei diritti di escavazione di cui all'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava), e costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale per l'insediamento dei manufatti necessari all'esecuzione degli interventi di cui alla presente lettera; l'onere per l'utilizzazione delle aree si risolve sul canone relativo alla concessione per l'estrazione; nel provvedimento di concessione vengono altresì determinati: le aree oggetto degli interventi, i quantitativi massimi di materiale asportabile, la durata degli interventi e il monitoraggio dal punto di vista idraulico dell'asportazione dei materiali dall'alveo.


2 quinquies. Per gli interventi di manutenzione integrata di cui al comma 2 bis che interessano tratti di reticolo gestito anche da enti diversi dalla Regione, l'asportazione del materiale di cui al comma 2 ter è concessa dalla Regione per l'intera area interessata dall'intervento, previo accordo con gli altri enti gestori anche ai fini del riparto dei proventi del canone applicato, secondo modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 sexies.

2 sexies. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', delibera gli indirizzi per:
a) la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione rilasciata, ai sensi del comma 2 quater, dagli enti gestori del reticolo idrico di cui al comma 2 ter;
b) la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni di cui alla lettera a) e per la quantificazione delle relative cauzioni, nonché ai fini della corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto e in relazione alla relativa qualità.'.
Art. 15
(Modalità di finanziamento degli interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche. Modifiche alla l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 ter. Ai comuni spettano, altresì:
a) le funzioni amministrative relative alle discariche abusive, anche derivanti dall'applicazione delle sentenze di cui all'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse;
b) le procedure amministrative per la messa in sicurezza e il ripristino delle discariche ante-norma e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, effettuati ai sensi dell'articolo 17 ter, ferme restando, in caso di bonifica, le competenze di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.';
b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b bis) del comma 1 le parole 'gestione post-operativa delle discariche cessate' sono sostituite dalle seguenti: 'gestione post-operativa delle discariche';
2) dopo la lettera b bis) del comma 1 è inserita la seguente:
'b bis 1) le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 relative alle discariche cessate e gli eventuali interventi in sostituzione del gestore o del soggetto obbligato, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 17 ter, e con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, ferme restando le competenze in materia di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006; la provincia assicura, altresì, il coordinamento dei procedimenti ai sensi del Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e di quelli, eventuali, effettuati ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, anche mediante ricorso alla conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);';
c) all'articolo 17 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo del comma 1 le parole 'E' fatta salva' sono sostituite dalle seguenti: 'Sono fatte salve l'escussione delle garanzie finanziarie e';
2) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Le misure di prevenzione e precauzione di cui al presente articolo non si applicano alle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, per le quali si applicano i disposti di cui all'articolo 17 ter.';
3) al comma 3, le parole 'misure necessarie per la prevenzione del pericolo' sono sostituite dalle seguenti: 'misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi di cui al comma 1';
4) dopo il comma 5è inserito il seguente:
'5 bis. Sono ammesse a finanziamento regionale le spese omnicomprensive, sostenute dalle autorità competenti, relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 4.';
d) dopo l'articolo 17 bis è inserito il seguente:
'Art. 17 ter
(Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata)
1. Le disposizioni del presente articolo definiscono la disciplina tecnico-operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di 'chi inquina paga', di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 241/1990.

2. Ai fini della presente legge e delle relative disposizioni attuative, si definiscono:
a) discarica ante-norma: discarica avviata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) e soggetta a denuncia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, della stessa l.r. 94/1980; non rientrano nei casi di cui alla presente lettera le discariche definite alla lettera b) già oggetto di denuncia e successivamente autorizzate;
b) discarica cessata: discarica autorizzata ai sensi della l.r. 94/1980, i cui conferimenti di rifiuti sono terminati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
c) discarica in gestione operativa o in gestione post-operativa: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del d.lgs. 36/2003, per la quale sono in corso le rispettive fasi, come definite all'articolo 13 dello stesso d.lgs. 36/2003;
d) discarica con gestione post-operativa terminata: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del d.lgs. 36/2003, per la quale l'autorità competente ha accertato la fine della gestione post-operativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello stesso d.lgs. 36/2003;
e) discarica abusiva: discarica realizzata o anche gestita, dopo l'entrata in vigore della l.r. 94/1980, in assenza di autorizzazione, alla quale si applica l'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

3. I depositi anteriori al termine previsto per la denuncia di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 94/1980 sono da considerarsi analoghi ai riporti, fatta salva la possibilità di assimilarli a discariche ante-norma laddove la quantità o anche le caratteristiche dei rifiuti depositati siano tali da richiedere un intervento a tutela della salute e dell'ambiente. L'assimilazione di cui al precedente periodo può essere richiesta alla Regione dall'ARPA o dalla Provincia, illustrando le motivazioni di tale necessità, in base a quanto previsto al presente comma. La direzione regionale competente si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, sentito il comune e i proprietari dell'area interessati, secondo criteri e modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 4.

4. Per le discariche ante-norma, cessate, abusive e in gestione operativa o post-operativa, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', stabilisce, secondo i principi e le finalità di cui al comma 1:
a) indirizzi tecnico-amministrativi e procedure per il coordinamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1, con particolare riferimento all'applicazione della disciplina dei rifiuti e delle bonifiche, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza, evitando duplicazioni negli adempimenti e incertezze riguardo alle competenze e alle procedure da seguire;
b) indicazioni tecniche sulle modalità di intervento, qualora necessario per la presenza di contaminazione di matrici ambientali o per motivi di sicurezza e tutela della salute o per situazioni di degrado o per la realizzazione di opere o progetti sulla porzione di territorio interessata;
c) indicazioni sui possibili utilizzi delle aree interessate e su eventuali limitazioni e prescrizioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'accertamento, da parte dell'autorità competente, della fine della gestione post-operativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. 36/2003, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale. La deliberazione di cui al precedente periodo può stabilire, altresì, limitazioni per l'utilizzo delle aree sede di discariche con gestione post-operativa terminata.

6. In caso di inosservanza, da parte del soggetto responsabile di una discarica ante-norma, cessata, in gestione operativa o in gestione post-operativa, a quanto disposto dall'autorità competente di cui agli articoli 15 e 16 e in assenza di soggetti interessati a eseguire gli interventi necessari, l'autorità competente interviene in sostituzione, assicurando gli adempimenti necessari alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dell'incolumità pubblica, previa escussione delle garanzie finanziarie, laddove esistenti, e fatte salve l'adozione di misure preliminari, quali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, e le procedure di rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente comma l'autorità competente può avvalersi, previo accordo, di altri enti territoriali interessati, nonché di enti o società del sistema regionale, nel rispetto della disciplina in materia di affidamenti pubblici.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, ad eccezione dell'escussione della garanzia finanziaria, anche in presenza di discariche abusive, qualora non intervenga il soggetto responsabile, fatti salvi gli ulteriori obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi disposti dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

8. La Regione può finanziare gli interventi eseguiti o da eseguire d'ufficio, da parte dell'autorità competente ai sensi dei commi 6 e 7, anche comprensivi delle fasi di progettazione degli stessi, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali'.

9. Sono ammesse al finanziamento anche le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, con modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 8.

10. Le province effettuano il censimento delle discariche ante-norma e cessate secondo le modalità previste dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti, con la finalità di assicurare la corretta gestione del territorio nel quale insistono e di programmare gli eventuali finanziamenti di cui ai commi 8 e 9.'.
2. In applicazione dell'articolo 17 ter della l.r. 26/2003, come introdotto al comma 1, lettera d), del presente articolo, in fase di prima applicazione per ciascun anno del biennio 2021-2022 sono autorizzate spese per euro 1.000.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e spese per euro 100.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
3. Alle maggiori spese di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio recate dalla presente legge con le riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3); alle spese per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Ogni richiamo alle province contenuto nelle disposizioni della l.r. 26/2003, come modificata al comma 1 del presente articolo, deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.
5. Fatti salvi i finanziamenti regionali già erogati per la realizzazione degli interventi, per le discariche ante-norma, cessate, abusive ed in gestione operativa o post-operativa le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno dall'approvazione della relativa deliberazione, agli indirizzi e alle indicazioni previste al comma 4 dell'articolo 17 ter della l.r. 26/2003, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
6. La modifica della disciplina delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17 bis della l.r. 26/2003, disposta al comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai procedimenti avviati dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 bis dello stesso articolo 17 bis della l.r. 26/2003, come modificata dalla presente legge.
Art. 16
(Modifiche agli articoli 5 e 27 della l.r. 24/2006)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
'e) programmi, misure e interventi per la mitigazione del cambiamento climatico, anche mediante il recupero di superfici impermeabilizzate e la realizzazione e la riqualificazione di aree boschive, sistemi e aree verdi.';
b) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'2. L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.'.
Art. 17
(Misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie)
1. Anche tenuto conto dei danni subiti dall'intero settore produttivo a causa dell'emergenza da COVID-19, Finlombarda s.p.a. è autorizzata a rinunciare al recupero del credito regionale in gestione a fronte dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) in relazione alle posizioni per le quali risultano abbandonate le azioni di recupero dello stesso credito da parte degli istituti di credito convenzionati con la stessa società.
2. La Giunta regionale è autorizzata a non procedere alla revoca dei contributi a fondo perduto concessi, a valere sulle risorse del fondo costituito presso Finlombarda s.p.a. per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), a beneficio di imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano cessate o in procedura concorsuale o di liquidazione, tenuto anche conto della loro situazione di difficoltà economica aggravata dall'insorgere dell'emergenza da COVID-19.
3. Alle misure straordinarie disposte con i commi 1 e 2, se riferite ad imprese che non hanno cessato l'attività, si applica quanto previsto, in materia di aiuti di Stato, dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano automaticamente, senza presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati; le predette disposizioni non si applicano alle procedure per le quali risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, già formalizzate dalla Regione ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e alle richieste di rateizzazione dei crediti in corso di pagamento.
Art. 18
(Agevolazione straordinaria per le rateizzazioni di entrate non tributarie nel periodo di emergenza da COVID-19)
1. Nei casi di mancato pagamento, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, di una o più rate previste dal piano di rateizzazione concesso ai sensi dell'articolo 57-ter, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) per il recupero di entrate non tributarie, non si applica la decadenza prevista dalla disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo.
2. Le rate non pagate nel periodo di cui al comma 1 si aggiungono automaticamente, senza presentazione di istanza da parte del soggetto interessato, alle restanti rate già previste dal piano di rateizzazione, con conseguente aggiornamento dello stesso da parte del dirigente competente, fatta salva la corresponsione degli interessi dovuti nella misura legale.
Art. 19
(Modifiche normative a seguito di impegni del Presidente col Governo)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(18)è abrogato.
2. Alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019)(19)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 12è aggiunto il seguente:
'1 bis. Alle spese per l'attuazione del presente articolo, previste in euro 175,00 annui e rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse annualmente stanziate a valere sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.'.
3. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole 'nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' sono sostituite dalle seguenti: 'al finanziamento delle maggiori attività istituzionali svolte, e da svolgere, a cura di ARIA s.p.a. in qualità di centrale di committenza, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19'.
4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(11), come sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera m), della legge regionale 9 giugno 2020, n. 13 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', purché attuati nel rispetto dei materiali e delle tipologie costruttive tradizionali e senza modificazione della sagoma o incremento della volumetria legittimamente esistente'.
Art. 20
1. All'articolo 43, comma 11 ter, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 'In relazione all'anno 2020 il termine per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle unità abitative è differito al 31 ottobre.' ;
b) al terzo periodo le parole '30 aprile' sono sostituite dalle seguenti '31 ottobre';
c) al quarto periodo le parole '30 aprile' sono sostituite dalle seguenti '31 ottobre'.
Art. 21
(Trasferimento di malghe e alpeggi)
1. Al fine di sostenere nuovi modelli di gestione territoriale, la Regione promuove la valorizzazione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, anche mediante il loro trasferimento, con vincolo di inalienabilità e a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, a seguito di manifestazioni d'interesse da espletarsi a cura di ERSAF. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili, nonché ai fini dell'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 22
(Razionalizzazione delle partecipate regionali)
1. Al fine di costituire un sistema integrato delle infrastrutture autostradali e dei servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma, mediante un'operazione di aggregazione societaria, è autorizzata la cessione a titolo oneroso della partecipazione azionaria di Regione Lombardia nella società Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. a favore di FNM s.p.a..
2. In relazione all'operazione di cui al comma 1, FNM s.p.a. corrisponde a Regione Lombardia l'importo di euro 519.150.716,00 da iscriversi nell'esercizio finanziario 2021 al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 100 'Alienazioni di attività finanziarie' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022.
3. È altresì autorizzata nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la partecipazione di Regione Lombardia alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, a tal fine, la Giunta regionale è autorizzata, utilizzando le risorse di cui al comma 2 a sottoscrivere l'aumento di capitale fino a euro 350.000.000,00, già deliberato dall'Assemblea della suddetta società in data 28 febbraio 2020.
4. Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati in spesa nell'esercizio finanziario 2021, rispettivamente per euro 350.000.000,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento di attività finanziarie', a copertura della spesa di cui al comma 3 e per la restante quota, pari a euro 169.150.716,00, alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
5. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 3 assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
6. La legge regionale 28 aprile 2020, n. 6 (Incremento di capitale sociale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.)(21)è abrogata.
10. Sono abrogati il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 - 2019)(23) e i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali)(24).
Art. 23
(Modifiche agli articoli 23, 32 e 48 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'7 bis. Nell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché un copricapo avente le medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all'attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.';
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:
'1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.
2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell'appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia.';
c) al comma 5 dell'articolo 48, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera t), della legge regionale 9 giugno 2020, n. 13 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020), dopo le parole 'devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura' sono aggiunte le seguenti: 'ai sensi della normativa statale vigente.'.
Art. 24
(Modifiche agli articoli 39, 45, 48 e 56 della l.r. 10/2003 )
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 39, le parole 'proprietari o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal PRA, per i veicoli in esso iscritti,' sono sostituite dalle seguenti: 'obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,' e le parole 'e dai' sono sostituite dalle seguenti: 'o a seguito dell'iscrizione nei';
b) il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'4. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica sono svolte dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che regoli anche la relativa cooperazione. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al citato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418.';
c) il comma 5 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), lo schema tipo del disciplinare di cui al comma 4 con riguardo alla validità temporale, agli oneri finanziari e alle connesse attività svolte dalle amministrazioni coinvolte.';
d) alla lettera c) quinquies del comma 5 dell'articolo 48, le parole 'oppure GPL/elettrico, metano/elettrico' sono soppresse;
e) all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 48, dopo le parole 'risultino proprietari' sono inserite le seguenti: 'o soggetti passivi d'imposta';
f) al comma 2 bis dell'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I funzionari provinciali provvedono a notificare ai trasgressori il processo verbale di cui al comma 4 entro centottanta giorni dal ricevimento degli esiti delle attività svolte dai soggetti di cui al presente comma.' ;
g) al comma 4 dell'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle province è devoluto il dieci per cento delle sanzioni incassate dalla Regione in rapporto agli accertamenti emessi su base provinciale, al fine di potenziare le attività di controllo.' .
2. Alla spesa derivante dalle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/2003, come introdotte dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, stimate per gli anni 2021 e 2022 in euro 50.000,00 annui, si fa fronte con incremento delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' a fronte del corrispondente aumento per gli anni 2021 e 2022 degli introiti di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', Tipologia 0104 'Compartecipazioni di tributi' come riportato nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
3. Alla spesa derivante dalle modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 56 della l.r. 10/2003, come introdotte dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, stimate per gli anni 2021 e 2022 in euro 10.000,00 annui, si fa fronte con incremento delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' a fronte del corrispondente aumento per gli anni 2021 e 2022 degli introiti di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', Tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' come riportato nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
Art. 25
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020-2022) (27)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 dell'articolo 1, dopo le parole 'ricorso all'indebitamento' sono inserite le seguenti: 'per far fronte a effettive esigenze di cassa come previsto dall'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011'.
Art. 26
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) (28)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 8 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'8 bis. In considerazione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la durata degli organi fondamentali di cui al comma 8 è prorogata di dodici mesi per l'Agenzia per il trasporto pubblico locale di Brescia.'.
Art. 27
1. All'articolo 8 bis della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) (29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La competenza a irrogare le sanzioni spetta ai comuni mentre la competenza a introitare le somme spetta alla Regione' ;
b) al comma 2, dopo le parole 'conservazione del materiale' sono aggiunte le seguenti: ', nonché individua una quota parte dell'introito derivante delle predette sanzioni da destinarsi ai Comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale.'.
Art. 28
(Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità:
a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza.(30)
b) (31)
1 bis. Sono esclusi dalle proroghe di validità di cui al comma 1 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché le autorizzazioni dovute per i beni culturali e le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).(32)
2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1 , primo e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio' e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.(33)
3. L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della l.r. 12/2005è sospesa per novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia delle stesse deliberazioni per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione.
Art. 29
1. Alla legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 (Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale)(34)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 4 dell'articolo 3è sostituito dal seguente:
'4. La valutazione delle candidature è effettuata da una commissione nominata dall'Ufficio di presidenza e composta da dirigenti del Consiglio regionale, della Regione o degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.'.
Art. 30
1. All'articolo 58 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(35) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
'a bis) per concorso per soli esami;';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Con deliberazione-quadro adottata dall'Ufficio di Presidenza vengono definite le procedure per le modalità di accesso di cui al comma 1, nonché i criteri per la composizione delle commissioni selezionatrici.'.
Art. 31
1. Alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 15 (Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari) (36)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5 dell'articolo 7, dopo le parole 'economia domestica' sono inserite le seguenti: 'e della lingua italiana' e le parole 'e gli stranieri devono avere superato il test di lingua italiana di livello A2, ai sensi della normativa vigente' sono soppresse.
Art. 32
(Variazioni di entrate e di spese)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2020 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2020 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 40.447.668,49 e quanto alla previsione di cassa di euro 1.597.810.256,79; per il 2021 e 2022 risulta aumentato rispettivamente di euro 136.033.042,95 e di euro 739.090.203,91 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2020 rispettivamente aumentato di euro 40.447.668,49 quanto alla previsione di competenza e ridotto di euro 3.889.109.605,59 quanto alla previsione di cassa; per il 2021 e il 2022 risulta aumentato rispettivamente di euro 136.033.042,95 e di euro 739.090.203,91 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2020/2022 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2020/2022 come da allegata Tabella 2 c).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2020/2022 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):
a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. È approvato, in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).
Art. 33
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022 e approvazione di ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2020 -2022)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 26/2019 di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), l), m), o) e p).
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9 a - b - c);
d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 10);
e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11);
f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 12);
g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13).
3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:
a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 14);
b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8bis dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) (Allegato 15);
c) il prospetto delle variazioni per il tesoriere come previsto dall'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 16).
Art. 34
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 12 giugno 1975, n. 85, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. La rubrica è stata sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2019, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 2020, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 6 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2019, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. La Corte costituzionale con sentenza numero 245/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma1, lettera a) come delimitato, nel suo ambito di applicazione, dall’art. 20, comma 2, lettera b), della l.r. 27 novembre 2020, n. 22. Torna al richiamo nota
34. Si rinvia alla l.r. 26 novembre 2013, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
36. Si rinvia alla l.r. 25 maggio 2015, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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