LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 7.
1. Le spese per l’autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l’ammissibilità ai sensi del successivo art. 8.
2. Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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