LEGGE REGIONALE
2 ottobre 1971
, N. 1
Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione
(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1
Art. 7.
1. Le spese per l’autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l’ammissibilità ai sensi del successivo art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia