LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 8.
1. Sull’ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell’iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente art. 2, sia con riguardo all’osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera all’unanimità l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta. Può essere svolta un’audizione dei delegati di cui all’articolo 6, comma 2, anche su richiesta dei delegati stessi. A tal fine il termine di cui al primo periodo può essere prorogato di ulteriori dieci giorni.(9)
2. Qualora manchi l’unanimità, delibera il Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell’Ufficio di Presidenza.
2 bis. La dichiarazione di inammissibilità della proposta di iniziativa popolare dei cittadini comporta la sua decadenza.(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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