LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 12. (14)
1. Alle proposte presentate dalle province, dalla Città metropolitana di Milano e dai comuni si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 8.
NOTE:
14. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 31 maggio 2021, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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